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Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024 (Rv. 672535-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Istanza di ricusazione - Subordinazione ad un'istanza volta a sollecitare l'astensione del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672535-02

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

È inammissibile l'istanza di ricusazione se proposta in via subordinata ad un'altra volta a sollecitare l'astensione del giudice, sia perché ha natura autonoma il ricorso disciplinato dall'art. 52, comma 2, c.p.c. (che prevede il deposito in cancelleria di un'istanza formale), sia perché non è possibile investire della richiesta lo stesso giudice della cui imparzialità si dubita e che si intende ricusare.

Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)