Sez. 3, Ordinanza n. 26913 del 16/10/2024 (Rv. 672535-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Istanza di ricusazione - Subordinazione ad un'istanza volta a sollecitare l'astensione del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
È inammissibile l'istanza di ricusazione se proposta in via subordinata ad un'altra volta a sollecitare l'astensione del giudice, sia perché ha natura autonoma il ricorso disciplinato dall'art. 52, comma 2, c.p.c. (che prevede il deposito in cancelleria di un'istanza formale), sia perché non è possibile investire della richiesta lo stesso giudice della cui imparzialità si dubita e che si intende ricusare.
Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)