Sez. 3, Sentenza n. 2420 del 18/05/1978 (Rv. 391823 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ARTT 2721 E 2722 COD CIV - DEROGA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ARTT 2721 E 2722 COD CIV - DEROGA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Le limitazioni, poste dagli art 2721 e 2722 cod civ all'ammissibilita della prova testimoniale, essendo state dettate unicamente a tutela di interessi privatistici, possono essere derogate con il consenso delle parti, desumibile anche da fatti concludenti e la loro inosservanza non puo, pertanto, essere rilevata d'ufficio, ne eccepita tardivamente o dopo avervi rinunciato. (Conf 3598/75, mass n 377797).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)