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Sez. 3, Sentenza n. 2420 del 18/05/1978 (Rv. 391823 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ARTT 2721 E 2722 COD CIV - DEROGA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391823-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ARTT 2721 E 2722 COD CIV - DEROGA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Le limitazioni, poste dagli art 2721 e 2722 cod civ all'ammissibilita della prova testimoniale, essendo state dettate unicamente a tutela di interessi privatistici, possono essere derogate con il consenso delle parti, desumibile anche da fatti concludenti e la loro inosservanza non puo, pertanto, essere rilevata d'ufficio, ne eccepita tardivamente o dopo avervi rinunciato. (Conf 3598/75, mass n 377797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)