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Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94

Testo in vigore al

Capo I. Ambito d’applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. a) alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività sono condotte:

    1. i) nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5o36' di longitudine ovest (di seguito «il Mediterraneo») soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

    2. ii) da pescherecci dell'Unione nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);

    3. iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);

  2. b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo.

2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «attrezzi trainati»: qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione delle lenze trainate, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all’ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe;

    1. a) «reti trainate»: reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;

      1. i) «reti da traino»: reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da un sacco, che possono estendersi all’apertura mediante bracci o essere montate su un’armatura rigida; l’apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da un’asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz’acqua (reti da traino pelagiche);

      2. ii) «sciabiche da natante»: reti da circuizione senza chiusura e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di cavi e verricelli da un peschereccio in movimento o all’ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio;

      3. iii) «sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva;

    2. b) «draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori; esistono draghe attrezzate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;

  2. 2) «zona di pesca protetta»: un’area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;

  3. 3) «rete da posta fissa»: un tramaglio, una rete da posta fissa a imbrocco o un'incastellata;

    1. a) «tramaglio»: rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga, che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

    2. b) «rete da posta fissa a imbrocco»: rete formata da un’unica pezza mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che galleggi nella colonna d’acqua;

    3. c) «incasellata»: rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;

  4. 4) «reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;

    1. a) «ciancioli»: reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. I ciancioli possono essere usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali;

  5. 5) «trappole»: attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una trappola per catturare specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, includono un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno, vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) che può essere o no ricoperto di rete. Possono avere uno o più imbuti o bocche ad estremità lisce che permettono alle specie di accedere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. Se usate in gruppi una «madre» comporta numerose trappole su braccioli di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;

  6. 6) «palangaro»: attrezzo da pesca che comprende una «madre» che comporta numerosi ami su braccioli di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio. Può essere piazzato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del mare, può essere ancorato sul fondo o presso il fondo (palangaro di fondo) o lasciato galleggiare a mezz’acqua o presso la superficie (palangaro di superficie);

  7. 7) «amo»: un pezzo di filo d’acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione. La punta di un amo può essere dritta o anche rovesciata e ricurva; il gambo può essere di varia lunghezza e forma e la sua sezione può essere rotonda (regolare) o piatta (forgiato). La lunghezza totale di un amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo; la larghezza di un amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell’ardiglione;

  8. 8) «pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi;

  9. 9) «dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare in grado di concentrare nello spazio sottostante novellame o individui adulti di specie altamente migratorie;

  10. 10) «croce di Sant’Andrea»: attrezzo per raccogliere dal fondo marino, con un’azione a forbice, il mollusco bivalve Pinna nobilis o il corallo rosso;

  11. 11) «prateria»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di fanerogame o in cui tale vegetazione è esistita e richiede un intervento di ripristino. Prateria è un nome collettivo per indicare le specie Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina e Zoostera noltii;

  12. 12) «habitat coralligeno»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata «coralligena» o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo per una struttura biogenica molto complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su un substrato roccioso o duro preesistente, di strati calcarei derivanti principalmente dall’attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, di alghe rosse corallinacee e organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di mare, ecc.), Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare;

  13. 13) «letto di maerl»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata «maerl» o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura biogenica risultante da varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate di scheletro rigido di calcio e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni libere, a rametti o a noduli, formando sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una o più alghe rosse variamente combinate, in particolare Lithothamnion coralloides e Phymatolithon calcareum;

  14. 14) «ripopolamento diretto»: l’attività di rilascio di fauna selvatica viva di specie selezionate in acque in cui essi sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o aumentare il reclutamento naturale;

  15. 15) «trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini all’interno di aree in cui essa è presente con popolazioni stabilite e flusso genetico continuo;

  16. 16) «specie non autoctona»: una specie il cui ambiente naturale storicamente conosciuto si trova al di fuori dalla zona considerata;

  17. 17) «introduzione»: il processo con il quale una specie non autoctona è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini in aree al di fuori del suo ambiente naturale storicamente conosciuto;

  18. 18) «catture non intenzionali»: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, devono essere sbarcate perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Capo II. Specie e habitat protetti

Art. 4 Habitat protetti

1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga al primo comma, l’uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all’articolo 18 o all’articolo 19 del presente regolamento.

2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.

3.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE.

5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che:

  1. i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento;

  2. ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione;

  3. iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10 % delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono:

  1. a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all’articolo 23;

  2. b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell’allegato III siano ridotte al minimo.

Non si applica tuttavia l’articolo 9, paragrafo 3, punto 1. Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l’esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa. Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato delle praterie di Posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all’elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo.

Capo III. Zone di pesca protette

Art. 5 Procedura d’informazione per l’istituzione di zone di pesca protette

Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione informazioni utili per l’istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da applicarvi, sia all’interno che all’esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di concentrazione del novellame, delle zone di riproduzione o dell’ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali.

Art. 6 Zone di pesca dell'Unione protette

1. Sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni dall’adozione del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.

2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere a norma del presente articolo.

Art. 7 Zone di pesca nazionali protette

1. Entro due anni dall’adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di pesca protette, rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, all’interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa dell'Unione vigente.

2. Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o modificare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente articolo.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione. Nell’applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la Commissione delle motivazioni di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa l’esigenza di misure speciali.

4. Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all’interno delle acque territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare la misura o proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.

Capo IV. Restrizioni relative agli attrezzi da pesca

Art. 13 Valori minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi da pesca

1. È vietato l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. In deroga al primo comma, l’uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai crostacei e dai molluschi catturate non superino il 10 % del peso vivo totale della cattura.

2. È vietato l’uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l’uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

3. È vietato l’uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70 % dell’altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.

4. È vietato l’uso di draghe per la pesca delle spugne all’interno dell’isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull’ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.

6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità superiore all’isobata di 50 metri.

7. In deroga al paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all’isobata di 50 metri, ma non inferiore all’isobata di 30 metri. I ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70 % dell’altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.

8. In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a 0,3 miglia nautiche.

9. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e alle imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto. Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati e delle loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al 1o gennaio 2000. Tali attività di pesca devono inoltre:

  1. a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all’articolo 23;

  2. b) non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate;

  3. c) essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui all’allegato III, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime;

  4. d) non orientarsi verso i cefalopodi.

Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione alla Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni, la Commissione può adottare misure in virtù dell’articolo 18 o dell’articolo 19, paragrafo 9, del presente regolamento.

10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata una deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedura prevista dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. In deroga al paragrafo 2 l’uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:

profondità marina non inferiore all’isobata di 50 metri,

vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata della piattaforma continentale lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino,

nessun impatto significativo sull’ambiente marino,

conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b),

nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità di applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizzati e delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine. Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e garantiscono una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla Commissione ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.

Art. 14 Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza minima dalla costa per l’uso degli attrezzi da pesca

Art. 14 bis Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29 bis del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.

Capo V. Taglie minime degli organismi marini