Sez. 3, Sentenza n. 1198 del 02/04/1975 (Rv. 374637 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - PROROGA - PER L'INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - PROROGA - PER L'INAGIBILITA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La proroga dei termini processuali disposta con decreto ministeriale dell'1 settembre 1970, in considerazione dell'inagibilita del palazzo di giustizia in Roma, e operante sul termine per la proposizione di ricorso per Cassazione ove l'atto, avendo la controparte eletto domicilio in Roma, debba essere affidato per la notifica agli ufficiali giudiziari presso detta Sede. (V 1772/73, mass n 364727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DM 01/09/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)