Sez. U, Ordinanza n. 22034 del 17/10/2014 (Rv. 632689 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psicofisica per esposizione ad amianto - Insorgenza della patologia in data successiva al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione "quoad tempus" ex art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va individuato nell'insorgenza della patologia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)