Sez. 2, Sentenza n. 2109 del 29/07/1966 (Rv. 324107 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CITAZIONE - PETITUM - INDETERMINATEZZA - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CITAZIONE - PETITUM - INDETERMINATEZZA - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
Per aversi nullita della citazione per omessa Determinazione dello oggetto della domanda non basta che questo elemento non risulti indicato in modo formale, ma e, invece, necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto: e tale ipotesi non ricorre quando, nella formulazione conclusiva del petitum, la cosa oggetto della domanda sia indicata con riferimento alla parte espositiva della citazione, nella quale la cosa stessa sia chiaramente individuata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)