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Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 03/06/1968 (Rv. 333465 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD EMOLUMENTO - MANCATA CORRESPONSIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333465-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AD EMOLUMENTO - MANCATA CORRESPONSIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*

Quando l'ente pubblico abbia formalmente riconosciuto il diritto ad emolumenti dell'impiegato, nella sua estensione quantitativa e nella sua esigibilita, viene meno il presupposto della giurisdizione amministrativa esclusiva, in quanto il predetto riconoscimento, mentre elimina ogni questione sulla materia devoluta al giudice amministrativo, tiene luogo, esso stesso, della pronuncia di illegittimita sul comportamento negativo dell'ente e costituisce il presupposto per ogni altra controversia su diritti patrimoniali conseguenziali, di Competenza del giudice ordinario. (Conf. 884-63 2621-60).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)