Sez. 2, Sentenza n. 23514 del 18/11/2016 (Rv. 641676 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Società cooperativa edilizia - Trasferimento dell'immobile - Fattispecie a formazione progressiva - Prenotazione dell'alloggio - Contratto preliminare - Assegnazione dell'alloggio - Contratto definitivo - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
In tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo; ne consegue che, in caso di fallimento della cooperativa, è in facoltà del curatore, prima dell'assegnazione, di sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72, comma 4, l. fall.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)