Sez. 1, Sentenza n. 6792 del 24/05/2000 (Rv. 536860 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento necessario - Notifica del controricorso - Necessità - Esclusione - Deposito di scritture difensive e documenti - Ammissibilità - Notifica nelle forme del controricorso - Legittimità - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nel procedimento per regolamento necessario di competenza (art. 42 cod.proc.civ., come sostituito dall'art. 6 della legge 353/90; art. 47 cod.proc.civ.) non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l'istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria della Corte di Cassazione scritture difensive e documenti. Se la scrittura, redatta in forma di memoria, sia stata, peraltro, notificata alla parte ricorrente, con le modalità del controricorso, dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario procedente (e, quindi, in applicazione della legge n. 55 del 1992, secondo cui la notifica del controricorso può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale), nessuna nullità è legittimamente configurabile con riguardo a detta notifica, sia perché può ben trovare applicazione, per identità di "ratio", la citata legge 55/92, sia perché, comunque, nessuna notifica è prevista dalla legge per la scrittura "de qua".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge 20/01/1992 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)