Sez. 5, Sentenza n. 5107 del 13/12/1977 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138848 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - PRECEDENZA DI FATTO - CALCOLO DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - ONERE DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IN GENERE - PRECEDENZA DI FATTO - CALCOLO DELLA VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - ONERE DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA.*
Il conducente cui spetti il dovere di dare la precedenza puo legittimamente passare per primo solo se giunga al crocevia con tale anticipo sul veicolo favorito e quest'ultimo si trovi a tale distanza, che quantomeno il conducente di esso possa agevolmente evitare la collisione moderando la velocita. In ogni caso e a lui addebitabile l'errore sul calcolo della velocita del mezzo favorito, per cui non puo invocare la precedenza di fatto se, per suo errore nel computo della velocita dell'altro veicolo, si verifichi una collisione. (Conf mass n 133649).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)