Sez. 5, Sentenza n. 212 del 23/01/1996 Cc. (dep. 29/02/1996) Rv. 204233 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Mezzo fraudolento | Furto di energia elettrica - Allacciamento a cavo portante - Antefatto - Eventuale punibilità a titolo diverso - Sussistenza - Flagranza del reato - Indagine - Uso del mezzo fraudolento al momento della sottrazione - Necessità - Fattispecie: convalida di arresto facoltativo in flagranza.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Mezzo fraudolento
La predisposizione di un mezzo fraudolento (quale l'allacciamento ad un cavo portante) è un antefatto - eventualmente punibile a titolo diverso - della condotta tipica del reato di furto di energia elettrica. Allo scopo di stabilire se si versi in flagranza di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 1 cod. pen., occorre verificare se l'agente si avvale del mezzo fraudolento nel momento stesso in cui attua la sottrazione. (Fattispecie in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 321, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 321, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 381, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)