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Sez. 1, Ordinanza n. 10433 del 02/02/2005 Cc. (dep. 16/03/2005) Rv. 230927 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Applicazione al condannato in regime di affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230927-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata all'affidato in prova al servizio sociale, come previsto dall'art. 47, comma dodicesimo bis, dell'ordinamento penitenziario, occorre, rispetto al normale requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, un "quid pluris", costituito, in base al testuale tenore della suddetta norma, dall'avere il condannato dato prova di un "concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità"; il che comporta la necessità di una valutazione globale del comportamento tenuto dal condannato nel corso dell'affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un "concreto recupero" a semestri.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)