Sez. 3, Sentenza n. 1433 del 12/05/1972 (Rv. 358042 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - RAPPORTI PERSONALI CON IL GIRANTE - OPPONIBILITA AL GIRATARIO - EFFETTI - NULLITA DEL PRECETTO - CONDIZIONI. *
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI - RAPPORTI PERSONALI CON IL GIRANTE - OPPONIBILITA AL GIRATARIO - EFFETTI - NULLITA DEL PRECETTO - CONDIZIONI. *
L'opponibilita al giratario delle eccezioni relative ai rapporti personali con il girante, nell'ipotesi prevista dall'art 21 legge cambiaria e 1993 cod civ, non importa l'invalidita della girata per Mancanza di causa e, conseguentemente la nullita del precetto e l'inesistenza del diritto del giratario di esperire nei confronti del debitore le azioni cambiarie ma esclusivamente l'Obbligo del giudice di esaminare la fondatezza delle suddette eccezioni, ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito che ha dato causa al rilascio della cambiale. Soltanto, quindi, all'esito di tale esame il giudice puo statuire sulla validita del precetto, in conseguenza dell'accertata, o meno, sussistenza del suddetto credito.*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)