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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 24/11/1978 Ud. (dep. 27/01/1979) Rv. 140943 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140943-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - ESTREMI.*

Il travisamento del fatto, quale vizio della motivazione deducibile in Cassazione, e configurabile quando il giudice abbia ritenuto come insussistenti fatti emersi in modo evidente dalle risultanze del processo o abbia arbitrariamente supposto una situazione di fatto esclusa dagli Atti stessi. Il vizio di travisamento del fatto, pertanto, non ricorre ne quando il giudice accetti come rispondente alla verita obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle situazioni che vengono prospettate ne quando, nell'Esercizio del suo potere di apprezzamento, proceda alla interpretazione e valutazione delle diverse risultanze processuali, sempre che la motivazione sia adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. (V mass n 139321; (V mass n 138611; (V mass n 138499; (V mass n 137964).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)