Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Testo in vigore al
Art. 28
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sara' rimborsato.
3. Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'art. 57 succitato, potra' chiedere la liquidazione della pensione di invalidita' solo dopo aver versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.
Art. 29
1. Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.
2. Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:
1) i contributi versati sino a tutto il 1914:
3. 400 volte il loro importo;
4. i contributi versati dal 1915 al 1918:
5. 300 volte il loro importo;
6. i contributi versati dal 1919 al 1922:
7. 200 volte il loro importo;
8. i contributi versati dal 1923 al 1937:
9. 100 volte il loro importo;
10. i contributi versati dal 1938 al 1939:
11. 50 volte il loro importo;
12. i contributi versati dal 1940 al 1942:
13. 40 volte il loro importo;
14. i contributi versati dal 1943 al 1945:
15. 30 volte il loro importo;
16. i contributi versati dal 1946 al 1947:
17. 5 volte il loro importo.
18. I contributi versati dal 1 gennaio 1948 in poi sono computati alla pari.
19. Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.
20. Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge.
Art. 30
1. In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.
Art. 31
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 e' ripartito, in deroga a quanto disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:
a) datori di lavoro................. 55 per cento
b) lavoratori....................... 20 "
c) Stato............................ 25 "
In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori e' ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli, e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma e' stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:
a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:
datori di lavoro..................... L. 33,26
lavoratori........................... " 12,10b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:
1) datori di lavoro..................... L. 26,80
2) lavoratori........................... " 9,74
c) per ogni giornata di bracciante uomo:
- datori di lavoro..................... L. 40,28
- lavoratori........................... " 14,65
d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:
1) datori di lavoro..................... L. 31,78
2) lavoratori........................... " 11,56
Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art. 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) per l'assicurazione contro la tubercolosi 2,60%
b) per l'assicurazione contro la disoccupa-
zione............................................ 2 - %
La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, e' stabilita per il settore agricolo come segue:
a) per ogni giornata di salariato fisso:
uomo................................. L. 9,24
donna o ragazzo...................... " 7,71
b) per ogni giornata di bracciante:
- uomo................................. L. 15,40
- donna o ragazzo...................... " 7,71
c) per ogni giornata di colono o mezza-
dro.................................. L. 4,82
Art. 32
1. All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:
a) per l'esercizio 1951-52, si fara' fronte coi fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;
b) per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte coi fondi iscritti al capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della presente legge, nonche' coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33
1. Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art. 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi e' effettuato in base alle norme contenute nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
Art. 34
1. Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche:
2. Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.
3. Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.
4. Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e' fissato in 180 contributi giornalieri.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903.
Art. 35
1. Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni gia' a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarieta' sociale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi gia' di pertinenza degli anzidetti due fondi.
Art. 36
1. A carico del Fondo adeguamento pensioni e' stabilito, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.
2. Per l'anno 1952 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.
3. Tale somma sara' versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'art. 32 della presente legge.
4. All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'art. n. 1, allegato C alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.
5. L'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e' abrogato.
Art. 37
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonche' norme intese a:
1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;
2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.
Art. 38
1. Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 39
1. La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI