Sez. 3, Sentenza n. 2027 del 29/07/1967 (Rv. 329081 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO CON IL FATTO DOLOSO DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - RILEVANZA - DIMINUZIONE DI RESPONSABILITA DEL DANNEGGIANTE - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO CON IL FATTO DOLOSO DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - RILEVANZA - DIMINUZIONE DI RESPONSABILITA DEL DANNEGGIANTE - CONDIZIONI.*
Nella produzione dell'evento dannoso, l'Azione colposa del danneggiato puo conservare la sua Rilevanza giuridica, ovvero la sua efficienza causale, anche quando concorra con altra Azione dolosa, e non soltanto colposa, dell'autore dell'illecito. La diminuzione di responsabilita del danneggiante non consegue automaticamente dal mero fatto del concorso dell'Azione colposa del danneggiato, ma solo dalla persistente Rilevanza giuridica della colpa del danneggiato, che dovra essere valutata caso per caso dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)