Disciplina del commercio
Testo in vigore al
Art. 36 Forme speciali di vendita
1. La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio e' soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.
2. Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.
3. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attivita' delle stesse.
4. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
5. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Capo IV. Disposizioni finali e transitorie
Art. 37 Tabelle merceologiche
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.
2. Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.
3. I comuni hanno facolta', previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.
4. Nell'ambito della gamma merceologica consentita, la autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.
Art. 38 Pubblicita' dei prezzi
1. L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci, la indicazione dei prezzi avverra' con le modalita' e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.
Art. 39 Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.
3. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37
4. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.
5. L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile.
Art. 40 Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 41 Regolamento di esecuzione
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanera' il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.
2. Il regolamento potra' prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 5.000 a lire 500.000.
Art. 42 Norme di attuazione
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, o della licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.1
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 24, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'esercizio, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.1
3. Coloro i quali non provvedono ai suddetti adempimenti, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attivita' commerciale.
Art. 43 Autorizzazioni nel periodo transitorio
1. Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere riproposte, mantenendo la data originaria di presentazione, alle autorita' competenti in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.
2. Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.
Art. 44 Ricorsi pendenti
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Giunte provinciali amministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e le Giunte provinciali decidono autonomamente entro i novanta giorni successivi.
Art. 45 Sfera di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;
2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialita' medicinali;
3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;
4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;
5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;
6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;
7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attivita' commerciali e' disciplinato da leggi speciali.
Art. 46 Norme abrogate
1. Sono abrogati: il regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501; l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 227; il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142; la legge 10 luglio 1962, n. 889; e ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - RESTIVO
- DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO