Sez. 3, Ordinanza n. 29233 del 12/11/2024 (Rv. 672986-01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE | Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Tutela del consumatore - Inesatta informativa sul diritto di recesso - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE
In materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai fini dell'adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso, ex art.49, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 206 del 2005, ratione temporis applicabile, non è sufficiente che il professionista fornisca al consumatore una qualunque e anche fuorviante ovvero inutile informazione, essendo al contrario necessario che questa sia corretta, così da rendere sùbito e compiutamente consapevole il consumatore contraente anche dell'ampiezza del suo diritto, come disciplinato dall'art. 52 del medesimo decreto, con la conseguenza che, in caso di informazioni inesatte, opererà il più ampio termine annuale previsto dal successivo art. 53. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale è stato ritenuto tardivo il recesso esercitato dal consumatore, nonostante una informativa inesatta in relazione sia al numero dei giorni utili, sia al momento di decorrenza del termine breve, erroneamente indicato come coincidente quello di offerta del bene anziché con quello della sua consegna).
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)