Sez. 3, Sentenza n. 11401 del 17/10/1992 (Rv. 479008 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge | Deterioramento subito dalla casa locata per il normale uso - Conseguenze - Eliminazione al termine del rapporto - Obbligo del conduttore - Previsione - Clausola relativa - Nullità - Sussistenza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Patti contrari alla legge
In tema di locazioni per uso abitativo soggette, per la misura del canone, alle norme della legge 27 luglio 1978 n. 392, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla casa locata per il suo normale uso (nella specie, imbiancatura, verniciatura, raschiatura dei pavimenti in marmo) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della citata legge, perché, addossando sul conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola a carico del locatore (art. 1576 cod. civ.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio che si aggiunge al canone dovuto al conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1590, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)