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Sez. 5, Sentenza n. 8610 del 04/06/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155367 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA DI ATTI - AUTENTICA NOTARILE - FALSA ATTESTAZIONE DEL NOTAIO CHE LA FIRMA È STATA APPOSTA IN SUA PRESENZA - FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO DI FEDE PRIVILEGIATA.*
Stato
decisa il 1982-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155367-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - CASISTICA DI ATTI - AUTENTICA NOTARILE - FALSA ATTESTAZIONE DEL NOTAIO CHE LA FIRMA È STATA APPOSTA IN SUA PRESENZA - FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO DI FEDE PRIVILEGIATA.*

Il notaio che attesti falsamente che la firma è stata apposta in sua presenza da persona da lui preventivamente identificata, commette falsità ideologica in atto pubblico, aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 476 cod. pen.. l'atto di autentica, infatti, rappresentando la documentazione di un'attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale, non ricollegata ad altri Atti preesistenti, costituisce atto pubblico con funzione probatoria autonoma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., ed essendo dotato, per espresso dettato di legge (art. 2700 cod. civ.), di efficacia probatoria fino a querela di falso, rientra sicuramente tra quelli di fede privilegiata. (Conf mass n 137487; (Conf mass n 137486 ed ivi cit.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)