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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021 (Rv. 663339 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Lesione dell'onore e della reputazione - Fatto illecito - Sussistenza - Diritto di critica - Efficacia scriminante - Fondamento - Presupposti e limiti della critica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663339-01

RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, nel giudicare lesiva dell'onore e della reputazione di un magistrato una nota con la quale venivano espresse critiche severe ad alcuni suoi comportamenti da parte di un dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario, si era limitata a considerare "non educato" e "non condivisibile" lo scritto, senza valutare se il pubblico dipendente avesse inteso criticare, seppur aspramente, comportamenti tenuti dal magistrato sul luogo di lavoro o se, invece, si fosse lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell'offeso.)

Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 21, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)