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Sez. 5, Sentenza n. 17839 del 11/01/2023 Cc. (dep. 28/04/2023) Rv. 284401 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Metodiche di accertamento normativamente previste - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284401-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

In tema di frode nell'esercizio del commercio, non integra violazione di legge disattendere gli esiti di specifiche metodiche di accertamento normativamente previste (nella specie, il procedimento del cd. "panel test", fondato su una doppia controanalisi dell'olio extravergine d'oliva ai sensi del reg. Cee 11 luglio 1991, n. 2568), che non introducono ipotesi di prove legali, non consentite in ragione dei principi del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ben potendo la prova della diversa qualità del prodotto essere desunta da fonti eterogenee.

Cod. Pen. art. 515, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193, Regolam. Consiglio CEE 11/07/1991 num. 2568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)