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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1985, causa 298/83

Decisione
decisa il 1985-03-28
ECLI
ECLI:EU:C:1985:150

Epigrafe

Sentenza della Corte 28 marzo 1985 Nella causa 298/83 Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE), con sede in Parigi, 5, rue du Cirque, in persona del suo presidente sig. Gerard Ducaux-Rupp, rappresentato dall'aw. Paul Demoulin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Edmond Wirion, 1, place du Théâtre, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giuliano Marenco, in qualità d'agente, assistito dalla sig.ra Nicole Coutrelis, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa vertente su un ricorso inteso all'annullamento delle lettere della Commissione in data 12 luglio e 28 ottobre 1983, che disponevano l'archiviazione di un reclamo presentato dal CICCE in forza dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 13, pag. 204), LA CORTE composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(omissis)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 29 dicembre 1983, il Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (in prosieguo « CICCE ») ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento delle decisioni della Commissione in data 12 luglio e 28 ottobre 1983, con le quali veniva disposta l'archiviazione di una domanda presentata dal CICCE in forza dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 13, pag. 204).
punto 2
In tale domanda il CICCE denunciava il comportamento tenuto dai tre enti televisivi francesi, e cioè la Société nationale de la télévision française 1 (TF 1), la Société nationale de la télévision en couleur Antenne 2 (A 2) e la Société nationale des programmes France régions (FR 3). Il CICCE sosteneva che, imponendo prezzi molto bassi per l'acquisto dei diritti di diffusione televisiva dei films cinematografici, detti enti violavano l'art. 86 del trattato CEE.
punto 3
II CICCE faceva presente che detti enti televisivi detengono, in ragione dell'esclusività del servizio televisivo di cui sono titolari in Francia, una posizione dominante, ai sensi del summenzionato art. 86, nel mercato comune o quanto meno su una parte sostanziale di questo. Il CICCE osservava inoltre che il comportamento addebitato agli enti televisivi può essere pregiudizievole per il commercio tra Stati membri, in quanto i programmi diffusi dai suddetti enti sono ricevuti, tramite onde erziane o cavi di teledistribuzione, nel territorio degli Stati membri prossimi alla Francia.
punto 4
Relativamente al carattere abusivo del comportamento addebitato agli enti televisivi, il CICCE deduceva, nella sua domanda, i seguenti elementi: il fatto che detti enti destinano una minima parte — il 3,3% circa — dei loro fondi di bilancio all'acquisto dei diritti di diffusione dei films, mentre la diffusione di questi stessi films rappresenta per la televisione la « trasmissione di maggiore attrazione », sia in termini di tasso di ascolto, sia in termini di prezzo di cessione del tempo di antenna per messaggi pubblicitari, dato che il prezzo del tempo di antenna che precede la diffusione di un film è il più elevato; il fatto che il prezzo medio pagato dai suddetti enti per l'acquisto dei diritti di diffusione di un film (250000 FF) è inferiore ai costi che gli stessi enti sopportano per la produzione di un telefilm (fino a 2000000 di FF); il parere emesso dalla « Commission française de la concurrence » il 28 giugno 1979, nel quale detta commissione riconosce che gli enti televisivi violano l'art. 50, ultimo comma, dell'ordinanza francese n. 45-1483, che vieta gli abusi di posizione dominante; le numerose prese di posizione contenute nelle relazioni delle commissioni parlamentari per il controllo della radiotelevisione e in alcune dichiarazioni di membri del governo francese, in cui si rileva il livello molto basso del prezzo medio pagato dagli enti televisivi per acquistare i diritti di diffusione dei films ed in cui si chiede l'instaurazione di un sistema di prezzi minimi equi.
punto 5
Durante l'istruzione del caso, la Commissione ha chiesto al CICCE, con lettera 9 febbraio 1982, in forza dell'art. 11, del regolamento n. 17, varie informazioni riguardanti fra l'altro il costo di produzione dei films cinematografici, la durata del relativo ammortamento, la ripartizione di tale ammortamento fra le sale cinematografiche, la televisione, lo sfruttamento mediante videocassette e le esportazioni, nonché i prezzi medi pagati negli altri Stati membri, dalle sale cinematografiche e, rispettivamente, dalla televisione, per acquistare i diritti di diffusione dei films cinematografici.
punto 6
Con lettera 16 marzo 1982, il CICCE ha fornito alla Commissione risposte dettagliate su tali questioni, precisando fra l'altro i prezzi medi pagati dagli enti televisivi nel 1977, per l'acquisto dei diritti di diffusione e dei films cinematografici, in taluni Stati membri diversi dalla Francia (Italia, Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania).
punto 7
Dopo aver raccolto ulteriori informazioni, la Commissione rispondeva al CICCE, con lettera 12 luglio 1983 del direttore generale della concorrenza, che la constatazione di un abuso da parte degli enti televisivi quanto alla fissazione di prezzi non equi per l'acquisto dei diritti di diffusione di films dipendeva dal rapporto fra i prezzi ed il valore economico della prestazione fornita. In proposito la Commissione precisava che tale valore economico « è molto variabile e dipende in particolare a) dalla qualità artistica dei films, b) dal successo del film nelle sale cinematografiche, e) dal numero di potenziali telespettatori, d) dal carattere inedito del film, e) dalla durata dei diritti ecc. ». La Commissione osservava che, data la varietà dei criteri di valutazione, l'abuso doveva essere accertato non già con riguardo al complesso dei films in questione, bensì rispetto a ciascun film.
punto 8
La Commissione sottolineava inoltre che non era possibile alcun paragone fra il costo di produzione di un film ed il prezzo pagato dalla televisione per diffondere questo stesso film, poiché l'ammortamento di un film si basa non soltanto sulla vendita dei diritti di diffusione televisiva, ma anche sulla proiezione nelle sale cinematografiche, sull'esportazione e sullo sfruttamento di nuove tecniche. Così pure, secondo la Commissione, non si poteva stabilire un raffronto tra il prezzo pagato dagli enti televisivi per l'acquisto dei diritti di diffusione di un film ed il costo di un telefilm prodotto da uno di tali enti. Il telefilm resta, infatti, di proprietà dell'ente televisivo che lo ha prodotto, mentre, per i films, l'ente televisivo si limita ad acquistare il diritto di presentarli una o più volte. Di conseguenza, questi stessi films possono continuare ad essere sfruttati commercialmente nelle sale cinematografiche, alla televisione, mediante l'esportazione e tramite videocassette o videodischi.
punto 9
Per tutti questi motivi, la Commissione concludeva che la domanda del CICCE non consentiva di accertare l'asserito abuso e che, di conseguenza, essa intendeva archiviare la pratica. Contemporaneamente, la Commissione invitava il CICCE, in conformità all'art. 6 del proprio regolamento 25 luglio 1963, n. 99 (GU 127, pag. 2268), a presentare per iscritto le sue eventuali osservazioni.
punto 10
Con lettera del suo presidente in data 29 agosto 1983, il CICCE sosteneva che la posizione della Commissione non corrispondeva alla realtà dei fatti. Con lettera 13 settembre 1983 del suo avvocato, esso ricordava che l'abuso da parte degli enti televisivi era stato constatato fra l'altro dalla commissione (francese) della concorrenza e costituiva quindi un fatto notorio. Esso invitava la Commissione a valersi dei suoi poteri di accertamento per ottenere informazioni più complete, in particolare riguardo ai prezzi pagati per ciascuno dei films diffusi dagli enti considerati. Esso si riservava, una volta che tali prezzi fossero noti, di provare alla Commissione il carattere derisorio del prezzo pagato per ciascun film.
punto 11
Con lettera del direttore generale della concorrenza in data 28 ottobre 1983, la Commissione constatava che il CICCE non aveva fornito, nelle sue osservazioni, alcun nuovo elemento di fatto o di diritto che potesse modificare la sua precedente presa di posizione. Essa sottolineava, in particolare, che il parere della commissione francese della concorrenza richiamato dal CICCE « è basato sulla legislazione francese, che non risponde agli stessi criteri ed alle stesse condizioni dell'art. 86 del trattato CEE ». Perciò, la Commissione comunicava al CICCE che era stato deciso di archiviare la pratica.
punto 12
Contro la decisione di archiviazione del 28 ottobre 1983, come pure contro la lettera 12 luglio 1983, il CICCE ha proposto il ricorso in esame.
punto 13
Con lettera 13 luglio 1984, la Corte ha invitato le parti a farle conoscere il tasso medio di ascolto registrato in Francia e negli altri Stati membri per i films cinematografici diffusi alla televisione durante i sei mesi precedenti il deposito della domanda del CICCE, nonché il prezzo medio pagato dagli enti televisivi, pubblici e privati, in Francia e negli altri Stati membri, per l'acquisto dei diritti di diffusione dei films cinematografici durante lo stesso periodo. Il CICCE non ha ottemperato a tale invito. La Commissione, da parte sua, ha fornito le informazioni richieste per quanto riguarda la Francia, ma ha affermato di non disporre di informazioni circa la situazione esistente negli altri Stati membri.
punto 14
Con la suddetta lettera 13 luglio 1984, la Corte ha chiesto inoltre alla Commissione di trasmetterle l'elenco dei prezzi pagati per ciascun film diffuso dagli enti televisivi francesi durante i sei mesi precedenti il deposito della domanda del CICCE La Commissione ha ottemperato a tale richiesta.

SENTENZA › In diritto › Sull'ammissibilità di taluni mezzi dedotti nel ricorso

punto 15
Pur non contestando la ricevibilità del ricorso del CICCE, la Commissione eccepisce l'inammissibilità di taluni mezzi dedotti nello stesso ricorso.
punto 16
A tal fine essa sostiene che, nel caso di una persona che abbia presentato una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e che, in seguito, impugni dinanzi alla Corte, con ricorso per annullamento, la decisione di archiviazione adottata in merito alla sua domanda da parte della Commissione, il rimedio giurisdizionale offertole ha unicamente lo scopo di garantire che la decisione di archiviazione sia stata adottata tenendo conto delle osservazioni che detta persona abbia presentato in forza dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Ne risulta, secondo la Commissione, che in caso di ricorso del richiedente contro la decisione di archiviazione sono ricevibili, dinanzi alla Corte, soltanto i mezzi già dedotti nelle suddette osservazioni.
punto 17
La Commissione assume quindi che sono inammissibili i mezzi fondati su elementi che, benché figuranti nella domanda del CICCE, non sono stati ripetuti nelle osservazioni da questo presentate in forza dell'art. 6 del regolamento n. 99/62.
punto 18
Per valutare la fondatezza di questa tesi, si deve anzitutto precisare che, nell'ambito della presente causa, la Corte deve controllare la legittimità della decisione di archiviazione adottata dalla Commissione in merito alla domanda del CICCE Tale controllo dev'essere effettuato, in particolare, alla luce degli elementi di fatto e di diritto di cui la Commissione è venuta a conoscenza per opera del CICCE e che, come risulta dalla sentenza 11 ottobre 1983 (causa 210/81, Demo-Studio, Race, pag. 3045), la Commissione era tenuta ad esaminare per valutare se nella fattispecie fossero state violate le norme del trattato in materia di concorrenza.
punto 19
Perciò, si devono considerare sottoposti alla Corte tutti gli elementi di fatto o di diritto che, essendo contenuti nella domanda o nelle osservazioni del CICCE, sono stati presi in considerazione dalla Commissione per giungere alla controversa decisione di archiviazione.
punto 20
Ne consegue che non si deve distinguere, per valutarne l'ammissibilità nell'ambito della presente causa, tra mezzi basati su elementi che figuravano soltanto nella domanda del CICCE e mezzi riferentisi ad elementi che sono stati espressamente ripetuti nelle osservazioni presentate dal CICCE in forza dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Commissione deve quindi essere respinta.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 21
Si deve osservare, anzitutto, che la decisione impugnata nella presente causa non riguarda l'esistenza di una violazione dell'art. 86 del trattato, ma si riferisce ad una fase preliminare, relativa alla valutazione degli argomenti e degli elementi di prova addotti dal CICCE per dimostrare che i prezzi pagati dagli enti televisivi per l'acquisto dei diritti di diffusione dei films cinematografici non erano equi ai sensi dell'art. 86, 2o comma, lett. a), del trattato.
punto 22
In effetti, la Commissione, nella lettera 12 luglio 1983, dopo aver ammesso che « il fatto che un'impresa in posizione dominante imponga prezzi d'acquisto non equi può costituire una prassi abusiva ai sensi dell'art. 86 del trattato », ha dichiarato che un abuso del genere dipende dal rapporto tra il prezzo ed il valore economico della prestazione fornita e che, nel caso dei diritti di diffusione dei films, era impossibile, a causa della varietà dei criteri che possono essere applicati per determinare il valore di tali films, scegliere un parametro valido in tutti i casi. Di conseguenza, secondo la Commissione, se vi era abuso, questo doveva essere provato e accertato con riguardo a determinati films e non, come sosteneva il CICCE nella sua domanda, riguardo al complesso dei films i cui diritti di diffusione sono stati acquistati dagli enti televisivi, poiché i films sono diversi l'uno dall'altro e ciascun film deve costituire oggetto di un separato esame alla stregua dell'art. 86.
punto 23
A parere del CICCE, l'argomento della Commissione secondo cui l'abuso dev'essere provato con riguardo a determinati films è infondato. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie si tratta di accertare un abuso generalizzato mediante un comportamento abituale e che, in proposito, potrebbe essere sufficiente l'argomento basato sulla modesta entità dei fondi di bilancio destinati dagli enti francesi all'acquisto dei diritti di diffusione dei films, nonché sul livello molto basso del prezzo medio pagato a tal fine.
punto 24
Su questo punto si deve osservare che, nella fattispecie, non può farsi alcun addebito alla Commissione per aver fondato la sua decisione di archiviazione sulla necessità di provare l'asserito abuso rispetto a casi concreti, riguardanti determinati films, piuttosto che in relazione al prezzo medio calcolato per il complesso dei films di cui gli enti televisivi hanno acquistato i diritti di diffusione.
punto 25
Dall'elenco dei prezzi pagati per ciascun film diffuso dagli enti televisivi durante i sei mesi precedenti il deposito della domanda del CICCE, elenco prodotto in causa dalla Commissione a richiesta della Corte, risulta infatti che tali prezzi non sono sempre gli stessi, bensì variano notevolmente a seconda del film. Questa circostanza consente di non attribuire importanza decisiva, nell'ambito della presente causa, a considerazioni basate sul livello medio di tali prezzi o della quota dei fondi di bilancio destinata all'acquisto dei diritti di diffusione dei films, e dimostra che la Commissione era legittimata ad esigere che l'abuso allegato dal CICCE venisse provato o quanto meno confermato da esempi relativi a determinati films.
punto 26
Su tale conclusione non può influire il richiamo al parere emesso, il 28 giugno 1979, dalla commissione francese della concorrenza, parere nel quale detta commissione, basandosi su elementi analoghi a quelli esposti dal CICCE, quali la modesta entità della quota di bilancio destinata dagli enti televisivi all'acquisto di diritti di diffusione dei films, o il livello molto basso del prezzo medio pagato a tal fine, concludeva per l'esistenza di un abuso di posizione dominante da parte di tali enti, ai sensi dell'art. 50, 2o comma, dell'ordinanza francese n. 45-1483.
punto 27
In effetti, le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del trattato non possono in alcun caso limitare l'autonomia di cui la Commissione dispone nell'applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale.
punto 28
Nel valutare se gli enti televisivi francesi abbiano commesso abuso di posizione dominante acquistando diritti di diffusione di determinati films, la Commissione ha ritenuto che il reclamo del CICCE non le aveva consentito di accertare l'esistenza di siffatti abusi. In proposito, né gli atti del fascicolo, né il dibattimento che ha avuto luogo dinanzi alla Corte permettono di considerare errata tale valutazione della Commissione.
punto 29
Si deve quindi concludere che il ricorrente non ha provato che la decisione di archiviazione adottata dalla Commissione sia inficiata da un vizio tale da giustificare il suo annullamento. Questa conclusione non esclude, tuttavia, che la Commissione possa riesaminare la pratica, secondo l'intenzione da essa espressa nella lettera 12 luglio 1983, in cui è detto che la Commissione non mancherà « di seguire l'andamento della situazione dei films in Francia, e in particolare le disposizioni del capitolato 1983 [degli enti televisivi] riguardanti più particolarmente i rapporti fra il cinema e la televisione ».
punto 30
Stando così le cose, il ricorso proposto dal CICCE dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 31
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
punto 32
La Commissione ha chiesto che le spese vengano poste a carico del CICCE soltanto nella controreplica. Poiché questa domanda è irricevibile, perché tardiva, ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Kakouris Pescatore Koopmans Everling Bahlmann Galmot Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 marzo 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze