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Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

Testo vigente

Art. 40

1. I lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, necessariamente coordinati ad opere di bonifica, continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7, lettera B) del testo unico, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuera' ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico. A questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del presente decreto.

Art. 41

1. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Art. 42

1. Fra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella forestale saranno presi accordi circa l'ordine di esecuzione delle opere in rapporto alle disponibilita', dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e circa la prosecuzione delle opere in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che potra' continuare a rimanere affidata all'Amministrazione che ha dato inizio alle opere stesse.

Art. 43

1. Gli uffici del Genio civile e quelli d'Ispettorato forestale determineranno d'accordo i perimetri dei bacini da sistemare. Gli uffici stessi compileranno in collaborazione, ove sia necessario, i progetti di massima, facendo in questi risultare, mediante apposito verbale, la distinzione delle opere di competenza delle rispettive Amministrazioni secondo l'art. 39.

Art. 44

1. L'esame delle proposte di determinazione dei perimetri e dei progetti di massima delle opere da eseguire e' deferito alla Sezione II del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della quale sono chiamati a far parte il direttore generale delle foreste e demani ed un ispettore superiore forestale, designato dal Ministro per l'economia nazionale.

2. Per i bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque il detto esame e' deferito al Comitato tecnico di magistratura.

Art. 45

1. Compilato il progetto di massima, gl'Ispettorati forestali determineranno, distintamente per ciascun Comune, i terreni da sistemare considerati nel progetto e cureranno, in conformita' di quanto e' disposto nell'art. 3, la pubblicazione delle carte topografiche relative al perimetro delle zone da sistemare e dell'elenco dei terreni, distinti per zone.

Art. 46

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle carte e dell'elenco, di cui all'articolo precedente, l'elenco e' notificato gratuitamente ai proprietari interessati, i quali avranno sessanta giorni per ricorrere o fare opposizione.

2. Trascorso detto termine, il sindaco inviera' i reclami all'Ispettorato forestale, il quale, con la copia del progetto, delle carte topografiche e degli elenchi, li trasmettera' al Ministero dell'economia nazionale.

3. Questo decidera' definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, trattandosi di bacini compresi nel compartimento del Magistrato alle acque, il Comitato tecnico di questo.

Art. 47

1. In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero, l'elenco dei terreni diverra' definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi all'esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 48

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32711

Art. 49

1. Nei progetti di sistemazione dovranno indicarsi i terreni da rimboschire, nonche' quelli da consolidare mediante inerbamento o creazione di pascoli alberati, e stabilirsi, per questi ultimi, norme per l'esercizio del pascolo.

Art. 50

1. Ai proprietari dei terreni da sistemare, e nei quali per l'esecuzione dei lavori progettati risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento, e' assegnata un'indennita' annua in somma fissa, tenuto conto del reddito netto all'epoca dell'inizio dei lavori di rinsaldamento e rimboschimento.

2. In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata nei modi previsti dall'art. 21.10

3. L'indennita' decorre dalla data della presa di possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione dello Stato per l'esecuzione dei lavori e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, la quale avverra' dopo che i lavori siano collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi saranno diventati redditizi.

4. Il giudizio dell'Amministrazione e' insindacabile, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione di compimento dei lavori.

Art. 51

1. Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui all'art. 45 l'Amministrazione forestale riconosca sufficiente una temporanea sospensione del pascolo, potra' adottare questo provvedimento assegnando al proprietario od utente una indennita', da liquidarsi secondo le norme stabilite dall'articolo precedente, tenendo conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria di cui all'art. 58.

Art. 52

1. I proprietari dei terreni da rinsaldare o da rimboschire, compresi nei detti elenchi, possono chiedere, prima dell'inizio dei lavori, di sistemare agrariamente i loro terreni mediante opere di sistemazione superficiale e regolando la condotta delle acque, purche' tali opere siano riconosciute idonee ai fini della sistemazione del bacino.

2. La relativa concessione sara' fatta con le norme stabilite dall'art. 55.

3. La razionale sistemazione agraria dei terreni compresi nel perimetro dei bacini montani potra' essere anche prevista nei progetti di sistemazione, purche' i proprietari interessati ne assumano l'esecuzione con le norme di cui al detto articolo.

Art. 53

1. Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente.

2. Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potra' procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

3. In ogni caso pero' il prezzo di questi terreni non potra' mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.

Art. 54

1. Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sara' mai permessa la coltura agraria.

2. Il pascolo sara' in essi regolato in conformita' delle norme contenute nell'art. 9.

3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

4. Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con ammenda estensibile fino a L. 50 e, in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I capo II del presente decreto.1

5. Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o piu' contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, puo' autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennita', ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Art. 55

1. Il Ministro per l'economia nazionale, sentito, a seconda dei casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, puo' consentire che i lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui all'art. 45, siano eseguiti dai proprietari, soli o riuniti in consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato e in base ad un regolare atto di sottomissione.

2. In tal caso i singoli proprietari od il consorzio hanno diritto al rimborso dell'importo integrale dei lavori, determinato dal relativo progetto, debitamente approvato, compreso il costo dei semi e delle piantine, ove questi non siano stati forniti dall'Amministrazione forestale.

3. Il rimborso non si accordera' per intero se non dopo cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 56

1. Alla custodia ed alla manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri dei bacini montani provvedono le Amministrazioni che le hanno eseguite, coi fondi stanziati in apposito capitolo della parte ordinaria dei bilanci dei Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

2. I detti Ministeri, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne vengono rimborsati per un terzo dalla Provincia e per un sesto dal Comune o dai Comuni interessati. Questi ultimi potranno farvi concorrere i proprietari dei terreni in cui sono le dette opere, in misura non superiore al quinto della imposta prediale erariale dei terreni occupati dalle opere stesse.

3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero dell'economia nazionale deliberi di procedere all'acquisto dei terreni per aggregarli al Demanio forestale dello Stato.

Art. 57

1. Allorche' le opere di sistemazione sono compiute da societa' od imprenditori, la manutenzione di esse e' assunta dall'Amministrazione interessata a partire dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione del collaudo finale delle opere concesse.

Art. 58

1. I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54. sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui.7

2. L'imposta sgravata non dara' luogo a reimposizione nelle Provincie, nelle quali non e' stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sara' fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

3. L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potra' mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

4. Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformita' del relativo piano di coltura.

5. L'Ispettorato suddetto e' tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

Art. 59

1. Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali ed i proprietari interessati, da soli o riuniti in consorzio, nonche' le societa' ed i privati imprenditori, anche nel compartimento del Magistrato alle acque, potranno essere autorizzati ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani.

2. Alla concessione dell'esecuzione delle dette opere provvederanno i Ministeri dei lavori pubblici e della economia nazionale d'accordo col Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le opere comprese nel rispettivo compartimento e, nei casi in cui e' richiesto per legge, il Consiglio di Stato.

Art. 60

1. Alle persone indicate nell'articolo precedente lo Stato rimborsera' le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

2. Il costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, potra' in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario, essere aumentato fino al 20 per cento.

3. Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate, come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualita' convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sara' corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.