Sez. 2, Sentenza n. 3962 del 22/02/2006 (Rv. 592987 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Mancata indicazione, sul retro del segnale, degli estremi della ordinanza di apposizione - Illegittimità del segnale - Esclusione - Esenzione dell'utente della strada dall'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel cartello - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE
In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - indicazione imposta dall'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada - non determina la illegittimità del segnale, e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, non trattandosi di una difformità rispetto alla previsione normativa tale da rendere il cartello inidoneo a svolgere la funzione propria del segnale stradale, che è quella di rendere nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare.
Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 77 com. 7)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)