Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20116 del 23/09/2010 (Rv. 614270 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | CERTALEX - Privilegio ex art. 2751 - Bis n. 5 cod. civ. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Esclusione - Riconoscimento del privilegio in via di interpretazione estensiva - Inammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. (Principio affermato ai sensi dell'art.360-bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)