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Sez. 3, Sentenza n. 1039 del 29/03/1969 (Rv. 339510 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - PROVA DEL NEGOZIO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339510-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE - PROVA DEL NEGOZIO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA.*

Il divieto di dimostrare a mezzo di testimoni l'esistenza di negozi giuridici, per i quali e richiesta la prova scritta, non opera quando il negozio non venga dedotto quale fonte di diritti o di obbligazioni reciproche, ma come semplice fatto storico produttivo di conseguenze giuridiche a favore di terzi. (V. 1761-68, mass. 333656 28-68, mass. 330827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)