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Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo in vigore al

Art. 130

1. Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  1. a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

  2. b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

Art. 133

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

6. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.13

Art. 138

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.

5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.

6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 140

1. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, . . . , deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.

2. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.

3. La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero.

Sezione II. Anticipazioni e depositi