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Sez. 1, Sentenza n. 9614 del 29/01/1988 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179312 - 01

ARMI - IN GENERE - PARTE DI ARMA - NOZIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179312-01

ARMI - IN GENERE - PARTE DI ARMA - NOZIONE - RAGIONE.*

La ragione giustificativa delle norme che incriminano le varie condotte (fabbricazione, introduzione nello stato, vendita, detenzione, porto, ecc.) afferenti alle "parti di armi" va colta nell'intento d'impedire che si possano eludere i divieti relativi all'arma completa, smontandone e riportandone le varie parti fra più soggetti ovvero conducendole in più luoghi in guisa che agevole possa riuscire, poi, la ricomposizione dell'intera arma. Se ne deve dedurre che per "parte di arma" non può intendersi un qualunque elemento costitutivo di essa, ma soltanto quella componente che, di per sè considerata, abbia una rilevante importanza strutturale e una propria autonomia funzionale e si presti, inoltre, alla ricomposizione dell'intero, mediante un procedimento agevole e rapido.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)