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Sez. 1, Sentenza n. 1102 del 11/02/1985 (Rv. 439229 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - ELEMENTI DA CONSIDERARE - AREA SU CUI SI PROIETTANO I CONDUTTORI - CONCRETA RIDUZIONE DEL VALORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439229-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - ELEMENTI DA CONSIDERARE - AREA SU CUI SI PROIETTANO I CONDUTTORI - CONCRETA RIDUZIONE DEL VALORE - NECESSITÀ.*

Al fine della Determinazione dell'indennità per servitù di elettrodotto, secondo la previsione dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, deve prendersi in considerazione l'area su cui si proiettano i conduttori (per le parti diverse da quelle direttamente impegnate dai basamenti dei sostegni e dal transito di servizio) solo ove risulti una concreta riduzione del loro valore, che trovi causa nella servitù medesima. Pertanto, la circostanza che detta area debba rimanere scoperta, e, quindi, inedificata, non può essere di per sè computata come perdita dell'attitudine edificatoria del fondo asservito quando la sua estensione non superi la superficie che deve comunque restare libera da fabbricati, alla stregua delle norme edilizie, atteso che non si determina necessariamente una perdita di edificabilità, ma può verificarsi una mera limitazione della facoltà del proprietario di scegliere la zona su cui costruire, mentre, quando la servitù impedisca effettivamente l'edificazione, occorre tener conto, se la servitù stessa è amovibile, della possibilità del proprietario del fondo di imporre uno spostamento della linea. (V 3099/81, mass n 413670).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)