REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il settore dei prodotti ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/764, è attualmente caratterizzato dalla formazione di cospicue e crescenti eccedenze; che è pertanto opportuno incoraggiare la tendenza di alcune categorie di aziende agricole della Comunità, consistente nel rinunciare alla produzione lattiera o alla commercializzazione del latte e dei relativi prodotti;
considerando che l'obiettivo può essere raggiunto mediante l'erogazione di premi agli agricoltori che rinunciano alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari o che riconvertono verso la produzione di carni le loro mandrie bovine ad orientamento lattiero; che tuttavia, qualora in uno Stato membro lo sviluppo del patrimonio bovino risulti difficile e di conseguenza le mandrie ad orientamento lattiero siano già state considerevolmente ridotte, può essere opportuno autorizzare detto Stato membro a non applicare le disposizioni relative al premio di non commercializzazione e di riconversione;
considerando che l'importo dei premi deve essere fissato ad un livello che permetta di considerarli come una parziale compensazione per la perdita degli introiti normalmente ottenuti dalla commercializzazione dei prodotti in causa; che, per tale motivo, è opportuno fissare l'importo del premio in funzione dei prodotti commercializzati nel 1976;
considerando che è opportuno limitare l'importo totale dei premi concessi a un'azienda per migliorare la struttura dell'allevamente vacche lattiere in aziende di dimensioni economicamente più sicure; che è tuttavia necessario deroghe a tale limitazione allorchù il richiedente partecipi ad un programma di eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi;
considerando che, per agevolare il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, occorre prevedere che il pagamento dei premi venga effettuato in più rate;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono intese, da un lato, a ristabilire l'equilibrio sul mercato dei prodotti in causa e possano essere quindi considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/726; che, d'altro lato, esse sono dirette al conseguimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le modifiche necessarie al buon funzionamento del mercato comune, e costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento citato;
considerando che occorre perciò prevedere il finanziamento comunitario spese da parte della sezione orientamento e della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;
considerando che per facilitare la gestione amministrativa e finanziaria del regime dei premi conviene, a titolo eccezionale, applicare per le spese finanziate dalla sezione orientamento le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2697/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, relativ alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG8 e al regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia8; che durante un periodo transitorio il sistema normale di rimborso del FEAOG, sezione orientamento, può tuttavia essere applicato, su richiesta di uno Stato membro,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Condizioni di concessione e importo dei premi di non commercializzazione e di riconversione
Art. 1
1. Su domanda dei produttori viene concesso, a scelta del richiedente, un premio per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (premio di non commercializzazione) ovvero un premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni (premio di riconversione).
2. Tuttavia, qualora in uno Stato membro si constati che il numero delle vacche da latte ha subito una riduzione superiore al 20 % nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1969 e il 31 dicembre 1975, tale Stato membro è autorizzato a non applicare il presente regolamento.
Art. 2
1. Per beneficiare del premio di non commercializzazione, il produttore deve dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti, che, rispetto alle sue consegne di latte o dell'equivalente di prodotti lattiero-caseari nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda, detiene ancora nella sua azienda un adeguato numero di vacche da latte. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento dell'accettazione della domanda; in caso contrario il premio viene corrispondentemente ridotto.
2.
La concessione del premio di non commercializzazione è subordinata all'impegno scritto del produttore:
a) di rinunciare, durante il periodo di non commercializzazione, alla cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda;
b) dalla data di presentazione della domanda sino alla fine del periodo di non commercializzazione:
— di non consentire che la sua azienda o parte di essa venga utilizzata da altri per l'allevamento di animali da latte;
— di non affittare i suoi animali da latte né di affidarli ad altri a titolo oneroso o a titolo gratuito;
— di cedere i suoi animali da latte esclusivamente a fini di macellazione o di esportazione.
Il periodo di non commercializzazione ha una durata di cinque anni e inizia non oltre la fine del sesto mese successivo alla data di accettazione della domanda.
3. I produttori che cessano la loro attività conformemente alla direttiva 72/160/CEE9 dopo almeno un biennio di non commercializzazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, sono dispensati dagli obblighi di cui al paragrafo 2.
4. I produttori che cessano la loro attività conformemente al disposto della direttiva 72/160/CEE alla fine del terzo anno di non commercializzazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, sono dispensati dagli obblighi di cui al paragrafo 2. In tal caso, la rata per il terzo anno è pari al 37,5 % del premio di non commercializzazione, pagabile dal momento in cui viene accettata la domanda presentata a norma della direttiva di cui sopra e viene fornita all'autorità competente la prova che gli animali da latte sono stati macellati.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le rate del premio di non commercializzazione già riscosse non sono rimborsabili, ma i produttori sono esclusi dall'ulteriore beneficio del premio stesso.
Art. 3
1.
Per beneficiare del premio di riconversione, il produttore deve dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti:
— che nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda ha consegnato almeno 50 000 chilogrammi di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari e che detiene ancora nella sua azienda un numero adeguato di vacche da latte,
— o
— che detiene ancora nella sua azienda almeno 15 vacche da latte, comprese le giovenche gravide.
Tale condizione deve essere ancora soddisfatta al momento dell'accettazione della domanda; in caso contrario il premio viene corrispondentemente ridotto.
2.
La concessione del premio di riconversione è subordinata all'impegno del produttore:
a) di rinunciare, durante il periodo di riconversione, alla cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito di latte o di prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda;
b) di rispettare, dalla data di presentazione della domanda sino alla fine del periodo di riconversione, le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b);
c) di detenere nella sua azienda, durante il periodo di riconversione, un numero di unità di bovini o di ovini uguale o superiore a quello detenuto nella stessa azienda alla data di riferimento.
Il periodo di riconversione ha una durata di quattro anni e inizia alla fine del sesto mese successivo alla data di accettazione della domanda.
3. Se un produttore conserva delle vacche, egli deve inoltre, per poter beneficiare del premio, dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti di aver orientato la propria mandria in modo che al più tardi alla fine del terzo anno successivo alla data di accettazione della domanda, almeno l'80 % delle vacche o giovenche gravide presenti nell'azienda sia costituito da femmine che presentano le caratteristiche di una razza a riconosciuto orientamento per la produzione della carne oppure da femmine risultanti dall'incrocio con un toro il quale sia iscritto nel libro genealogico di una di tali razze o, perlomeno, presenti garanzie sufficienti per quanto riguarda l'attitudine a trasmettere alla discendenza le caratteristiche essenziali di una di tali razze.
Art. 4
1.
Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda. Il premio per 100 chilogrammi è pari a:
— 20 unità di conto per i quantitativi inferiori o pari a 30 000 chilogrammi,
— 18 unità di conto per i quantitativi superiori a 30 000 chilogrammi e inferiori o pari a 50 000 chilogrammi,
— 13,5 unità di conto per i quantitativi superiori a 50 000 chilogrammi e inferiori o pari a 120 000 chilogrammi,
— 11 unità di conto per i quantitativi superiori a 120 000 chilogrammi.
Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50 % del premio.
Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25 % del premio, nel corso del terzo e del quinto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all'articolo 2.
2.
Il premio di riconversione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda. Il premio per 100 chilogrammi è pari a:
— 17,5 unità di conto per i quantitativi inferiori o pari a 120 000 chilogrammi;
— 11 unità di conto per i quantitativi superiori a 120 000 chilogrammi.
Tuttavia, l'importo del premio di riconversione non può in nessun caso essere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1.
Nel corso dei primi tre mesi del periodo di riconversione viene versato un importo pari al 60 % del premio.
Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 20 % del premio, nel corso del terzo e del quarto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all'articolo 3.
3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, il premio di non commercializzazione o di riconversione è tuttavia pagato, su richiesta irrevocabile del produttore interessato, rispettivamente in 5 o 4 rate annue uguali a seconda del tipo di premio. In tal caso, il beneficiario deve dimostrare alle competenti autorità, prima del pagamento della terza rata e di quelle successive, di avere rispettato gli impegni di cui all'articolo 2 o all'articolo 3; nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 4, la rata per il terzo anno è pari al 47,5 % anziché al 37,5 % del premio di non commercializzazione.
4. I due premi sono cumulati con aiuti concessi nell'ambito di programmi di eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi.
Titolo II. Disposizioni generali e finanziarie
Art. 5
Ai sensi del presente regolamento:
a) s'intende per produttore:
— un imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità e che si dedica all'allevamento di animali della specie bovina;
— un gruppo di persone fisiche o giuridiche che utilizzano in comune mezzi di produzione agricola per l'allevamento in comune di animali della specie bovina nel territorio della Comunità;
b) s'intende per azienda:
il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio della Comunità.
Art. 6
1.
Chiunque subentri nella gestione di un'azienda agricola può impegnarsi per iscritto a continuare ad adempiere agli obblighi sottoscritti dal suo predecessore.
In tal caso, gli importi già pagati rimangono a quest'ultimo e il saldo viene versato al successore.
In caso contrario, gli importi già pagati vengono rimborsati dal predecessore.
2. Qualora venga ceduta soltanto parte di un'azienda, il richiedente conserva il proprio diritto al premio se il cessionario s'impegna per iscritto a continuare ad adempiere agli obblighi sottoscritti dal suo predecessore. In caso contrario, il predecessore rimborsa una parte degli importi già pagati, calcolata in base all'area foraggera ceduta.
Art. 7
Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68:
a) il periodo di presentazione delle domande di concessione del premio,
b) la definizione di «numero adeguato» e di «consegne corrispondenti» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1,
c) le condizioni per il riconoscimento delle razze di cui all'articolo 3, paragrafo 3,
d) la definizione dell' «equivalente in prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
e) le modalità di controllo del rispetto degli impegni inerenti alla concessione del premio,
f) la determinazione delle equivalenze necessarie per il calcolo delle unità di bovini adulti e di ovini,
g) le condizioni alle quali possono essere conservati, in circostanze eccezionali, gli importi già corrisposti, in particolare quando il beneficiario abbandona l'attività nel settore agricolo,
h) la determinazione del margine di tolleranza da applicare nel calcolo del numero medio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c),
i) la determinazione dell'area foraggera di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
j) le modalità di applicazione degli articoli da 1 a 6 e dell'articolo 7 bis.
Art. 7 bis
1. Un premio per la non commercializzazione o per la riconversione ridotto viene concesso al produttore che, contrariamente agli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), abbia ceduto a titolo oneroso o gratuito latte o prodotti lattiero-caseari provenienti dalla propria azienda dopo l'inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione, sempreché tali consegne si siano concluse anteriormente alla fine del sesto mese successivo alla data d'inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione.
2. Un premio di riconversione ridotto viene concesso al produttore che, contrariamente all'articolo 3, paragrafo 3,
a) abbia orientato il proprio bestiame in modo tale che al più tardi alla fine del terzo anno successivo al giorno dell'accettazione della domanda, meno dell'80 %, ma più del 70 % del numero di vacche o giovenche pregne presenti nell'azienda soddisfino alle caratteristiche richieste al suddetto paragrafo, o
b) utilizzi una vacca lattifera per le necessità della propria azienda, qualora il numero, di vacche o giovenche pregne presenti nell'azienda sia inferiore a 5.
3. La riduzione del premio è pari:
— nel caso previsto al paragrafo 1, al 4 % dell'importo totale del premio cui il produttore avrebbe avuto diritto, per ogni mese o frazione di mese per il quale non sia stato rispettato l'impegno in questione,
— nel caso previsto al paragrafo 2, lettera a), al 2 % dell'importo totale del premio cui il produttore avrebbe avuto diritto, per ogni punto o frazione di punto della percentuale per la quale l'impegno non sia stato rispettato,
— nel caso previsto al paragrafo 2, lettera b), a 400 ECU.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo vengono applicate lasciando impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per i casi in cui, per ragioni di forza maggiore, il beneficiario non abbia potuto rispettare un obbligo derivante dal presente regime di premi.
Art. 8
1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese occasionate delle misure di cui al presente regolamento sono finanziate in ragione del 60 % dal FEAOG, sezione garanzia. Inoltre, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 40 % delle spese imputabili.
2. Per quanto riguarda le sezioni garanzia e orientamento del FEAOG le misure adottate, in particolare in funzione delle spese imputate a queste due sezioni, sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 o, rispettivamente, costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
Art. 9
Il costo totale previsto dell'azione comune a carico del FEAOG, sezione orientamento, ammonta a 330 milioni di unità di conto. La durata per la realizzazione della misura di cui al presente regolamento è limitata:
a) al 15 settembre 1980, per quanto concerne il premio di non commercializzazione, e
b) alla fine della campagna lattiera 1980/1981, per quanto concerne il premio di riconversione.
Art. 10
Per quanto riguarda la parte delle spese finanziate dal FEAOG, sezione orientamento, le modalità dell'esecuzione finanziaria dell'azione comune sono, a titolo eccezionale, quelle di cui ai regolamenti (CEE) n. 2697/70 e (CEE) n. 1723/72.
Tuttavia, durante il 1977, se uno Stato membro lo richiede gli viene applicato il regime di rimborso. La domanda di rimborso di tale Stato membro ha per oggetto le spese sostenute nel corso di tale anno ed è presentata alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.
La Commissione decide in merito a tale domanda secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 11
1.
Fatte salve le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 7, lettera g), del presente regolamento, e fermo restando l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, in caso di inosservanza degli impegni assunti gli Stati membri prendono le misure necessarie per recuperare i premi già versati.
Essi informano la Commissione delle misure applicate e, in particolare, le comunicano periodicamente lo stato d'avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie.
2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate rispettivamente dalla sezione garanzia e dalla sezione orientamento del FEAOG, proporzionalmente al finanziamento comunitario.
3. Le conseguenze finanziarie dell'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sostenute dal FEAOG, sezioni garanzia e orientamento, proporzionalmente alla loro partecipazione finanziaria.
4. Le somme da recuperare possono essere maggiorate di un interesse.