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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1983, causa 10/82

Decisione
decisa il 1983-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:1983:210

Epigrafe

Nella causa 10/82, Sven-Ole Mogensen, Carl Waltenburg, Lene Øhrgaard e Jean-Louis Delvaux, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jytte Thorbeck del foro di Copenaghen, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 2, rue Goethe, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Føns Buhl, consigliere giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Nell'avviso COM/1144/80, pubblicato nei posti vacanti n. 49, la Commissione dichiarava vacante un posto di revisore.
paragrafo 2
Secondo detto avviso di posto vacante, i requisiti prescritti erano i seguenti:
paragrafo 3
«1. cognizioni di livello universitario, sanzionate da un diploma, o esperienza professionale di livello equivalente; 2. lunga esperienza della traduzione. Esperienza della revisione; 3. sicurezza d'espressione e buono stile confermati.»
paragrafo 4
È pacifico che i ricorrenti possiedono tutti un diploma universitario nonché un'esperienza professionale di vari anni. Dai rapporti informativi dei quattro ricorrenti si desume che essi non solo hanno una lunga esperienza di traduzione, ma tutti hanno effettuato lavori di revisione. Tutti e quattro hanno rapporti informativi lusinghieri.
paragrafo 5
E quindi assodato che i quattro ricorrenti possedevano i requisiti prescritti dall'avviso di posto vacante, ma, secondo loro, il posto di revisore di cui trattasi sarebbe stato riservato a priori al sig. Hagelin come si desumerebbe da un complesso di note prodotte dai ricorrenti e dalla Commissione.
paragrafo 6
Per meglio comprendere il complesso di queste lettere e note prodotte dalle due parti, è opportuno disporle in ordine cronologico come segue:
paragrafo 7
26 febbraio 1980: lettera dello Hagelin al direttore del personale della DG IX, sig. Baxter, nella quale egli presenta la propria candidatura ad un eventuale posto presso la Commissione. 13 giugno 1980: nota del capo della divisione assunzione, nomine, promozioni, sig. Desbois, all'attenzione del direttore della direzione traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca, sig. Ciancio, con cui si chiede il parere di questo per quanto riguarda la candidatura dello Hagelin e di cui è opportuno citare l'ultima frase: «qualora la risposta fosse favorevole, sarebbe opportuno pubblicare un posto di carriera LA5/LA4 e, dopo aver respinto le candidature interne che fossero state presentate, pubblicare il posto stesso presso le altre istituzioni (art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto)». 19 dicembre 1980: pubblicazione mediante affissione presso la Commissione dell'avviso di posto vacante riguardante fra l'altro il posto di revisore. 12 gennaio 1981: seconda lettera dello Hagelin al sig. Baxter in cui egli presenta la sua candidatura per il posto di revisore, allegando un estratto del suo ultimo rapporto informativo. 16 gennaio 1981: scadenza del termine per presentare la candidatura al posto di revisore; i quattro ricorrenti hanno del pari presentato le loro candidature entro il termine. 18 febbraio 1981: nota del Ciancio all'attenzione del Baxter, in cui egli dichiara che nessuno dei candidati al posto di revisore può essere promosso per il fatto che non hanno l'esperienza da lui considerata indispensabile. Egli dichiara inoltre di riservarsi di fare un'altra proposta per coprire questo posto mediante trasferimento. 20 febbraio 1981: nota del sig. Pignot per conto del Ciancio al Baxter in cui si propone che lo Hagelin sia trasferito dal Consiglio alla Commissione onde coprire il posto di revisore. 17 marzo 1981: nota del Pignot all'attenzione del sig. Cairoli, in cui sono indicate le ragioni per cui sono state respinte le 8 candidature interne al posto di revisore. 25 marzo 1981: riunione della commissione di contatto di Bruxelles durante la quale il Baxter fa una dichiarazione per giustificare il trasferimento dello Hagelin. 28 aprile 1981: decisione ufficiale di rigetto delle candidature dei quattro ricorrenti. 28 aprile 1981: la Commissione invia lettere identiche alle altre istituzioni europee chiedendo che sia pubblicato l'avviso di vacanza COM/1144/80. 29 aprile 1981: nuova riunione della commissione di contatto di Bruxelles, durante la quale uno dei quattro ricorrenti, sig. Mogensen, dichiara che il posto di revisore dovrebbe essere attribuito ad uno dei candidati interni; il Baxter risponde che spetta all'ufficio interessato valutare le esigenze del servizio ed i meriti di ciascuno. 15 maggio 1981: data in cui le lettere di rigetto delle candidature dei quattro ricorrenti loro pervengono effettivamente (per essi, la fase a) dell'art. 29 termina quindi solo in tale data). 18 maggio 1981: i ricorrenti depositano ciascuno un reclamo contro la decisione di rigetto della loro candidatura al posto di revisore. 19 giugno 1981: nota del Ciancio al Cairoli in cui si chiede che sia accelerata la proposta di trasferimento dello Hagelin. 30 luglio 1981: nota del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, sig. Morel, al segretario generale del Consiglio, sig. Ersbøll, con cui si chiede ufficialmente il trasferimento dello Hagelin per il 1o settembre 1981. settembre 1981: lettera al Morel con cui lo Ersbøll lo informa che il trasferimento dello Hagelin sarà possibile solo dal 1o gennaio 1982. 23 settembre 1981: nota del capo della divisione carriere, sig. Landes, al Ciancio con cui lo si informa che il trasferimento dello Hagelin sarà possibile solo dal 1o gennaio 1982. 1o dicembre 1981: la Commissione, con quattro lettere recanti la stessa data respinge i quattro reclami. 18 dicembre 1981: la Commissione adotta la decisione di nominare lo Hagelin al posto di revisore con effetto dal 1o gennaio 1982. 22 dicembre 1981: data che compare sul ricorso proposto dai quattro ricorrenti alla Corte di giustizia. 8 gennaio 1982: registrazione del ricorso presso la Corte di giustizia.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria, ma cionondimeno ha chiesto alla Commissione di rispondere entro il 5 marzo 1983 ai seguenti quesiti:
paragrafo 9
1. se la Commissione sia in grado di comunicare alla Corte la prassi da essa seguita in fatto di promozioni nel ruolo linguistico: se le promozioni avvengano (o siano avvenute in passato) regolarmente per i dipendenti che abbiano il minimo di anzianità nel loro grado. oppure avvengano dopo un periodo maggiore. 2. Se la Commissione possa indicare alla Corte i documenti sui quali essa si è basata nel procedere alla nomina dello Hagelin e chiarirle su quali elementi i suoi uffici si siano basati nel proporre la nomina di questo mediante trasferimento il 20 febbraio 1981. 3. La Commissione è pregata di chiarire il contenuto e il senso delle lettere prodotte come allegati 12 e 13 dell'atto introduttivo.
paragrafo 10
La Corte ha inoltre chiesto alla Commissione di farsi accompagnare all'udienza da una (o più) persone competenti a rispondere alle domande che la Corte potrebbe fare, in particolare sullo svolgimento pratico della procedura e su qualsiasi altro fatto o elemento di fatto emerso in corso di causa.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
«a) annullare le decisioni della convenuta, contenute nelle lettere 28 aprile 1981, secondo le quali il posto di revisore (COM/1144/80) non può essere attribuito ad alcuno dei quattro ricorrenti; b) obbligare la convenuta a coprire il posto di cui sub a, nominandovi il più meritevole dei quattro ricorrenti, e c) condannare la convenuta alle spese.»
paragrafo 3
Nel controricorso la Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— respingere le conclusioni formulate dai ricorrenti nella presente causa; — condannare i ricorrenti alle spese.»
paragrafo 5
Nella controreplica la Commissione ha aggiunto che la Corte voglia:
paragrafo 6
«— dichiarare irricevibile la deduzione da parte dei ricorrenti di mezzi nuovi in base ad elementi di fatto e di diritto che sarebbero emersi e, in subordine, respingere le conclusioni dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe stato uno sviamento di potere nell'attribuzione del posto di revisore COM/1144/80».

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo i ricorrenti sostengono anzitutto che l'art. 29 dello Statuto del personale fa obbligo all'APN di esaminare in primo luogo le possibilità di promozione e di trasferimento nell'ambito dell'istituzione, prima di bandire eventualmente un concorso interno; solo in terzo luogo l'APN può esaminare le domande di trasferimento presentate dai dipendenti di altre istituzioni delle Comunità europee.
paragrafo 2
Orbene, nel presente caso la Commissione si è rifiutata di nominare uno dei quattro ricorrenti, mentre tutti e quattro possedevano i requisiti prescritti per il posto di revisore. Di conseguenza l'APN non ha osservato le norme di procedura di cui all'art. 29 dello Statuto. Tanto più che si desume dai fatti che il posto è stato deliberatamente riservato allo Hagelin. Infatti, proprio in seguito alla sua prima domanda in data 18 febbraio 1980 un posto di revisore è stato creato nel 1980, è stato occupato in via temporanea dal settembre del 1980 alla fine dell'agosto 1981 ed è rimasto vacante fino al gennaio 1982, dato che lo Hagelin ha potuto prendere servizio solo in tale data. Di conseguenza la fase e) dell'art. 29 è stata iniziata ancora prima che fosse terminata la fase a).
paragrafo 3
A parte ciò, la Commissione non può basarsi sull'art. 27 per giustificare la nomina dello Hagelin, «dato che questa disposizione ha il carattere di disposizione finale», mentre l'art. 29 ha «carattere speciale rispetto all'art. 27» e prevale quindi su questo.
paragrafo 4
Infine, la Commissione deve chiarire la propria interpretazione dell'art. 27 dello Statuto per quanto riguarda la propria prassi anteriore nonché le promozioni nella divisione della traduzione danese.
paragrafo 5
Nel controricorso la Commissione rileva anzitutto che i requisiti prescritti per il posto di traduttore principale e di revisore sono identici. Benché i lavori da effettuare nei due casi siano di natura analoga e le due categorie di posti siano gerarchicamente equivalenti, va tuttavia osservato che determinati compiti affidati al revisore esigono attitudini diverse da quelle richieste ai traduttori principali.
paragrafo 6
La Commissione ricorda poi che lo Hagelin possiede un diploma di lingue commerciali (cand. ling, mere.) con il tedesco e l'inglese come lingue di studio. Assunto nel giugno 1972 come traduttore presso la Commissione, veniva trasferito al Consiglio nel settembre del 1973. Con effetto dal 1o luglio 1975 veniva nominato revisore presso la segreteria del Consiglio ed esercitava questa attività fino al trasferimento alla Commissione. Quindi, lo Hagelin possiede tutti i requisiti prescritti per occupare il posto di revisore COM/1144/80. Viceversa, per quanto riguarda i ricorrenti dalla nota 18 marzo 1981 si desume che due di essi erano stati recentemente promossi ad un posto della carriera LA 5/4 in qualità di traduttore principale. Quanto agli altri due, Øhrgaard e Delvaux, «il capo della divisione traduzione riteneva che essi non possedessero l'esperienza occorrente per occupare il posto di revisore».
paragrafo 7
Per quanto riguarda l'asserita inosservanza delle norme di promozione stabilite dall'art. 29 dello Statuto, l'APN è indubbiamente tenuta ad esaminare anzitutto le possibilità contemplate dall'art. 29, n. 1, lett. a), ma il testo molto generico di questo articolo 29 implica chiaramente che l'APN dispone di un'ampio potere discrezionale in materia: questo principio fondamentale è stato più volte confermato dalla Corte nella sua giurisprudenza. L'APN quindi, se, dopo aver esaminato le candidature interne, constata che la promozione o il trasferimento interno sono impossibili, è perfettamente libera di bandire un concorso interno ovvero di procedere mediante trasferimento da un'altra istituzione. Orbene, nel presente caso l'APN ha ritenuto che il bandire un concorso sarebbe stato inutile, dato che non potevano esservi candidature di livello superiore a quelle respinte nella fase a) dell'art. 29 e, sapendo che era possibile coprire il posto mediante la nomina di un candidato che esercitava da vari anni con competenza l'attività di revisore presso il Consiglio, era conforme all'art. 29 dello Statuto l'esaminare le possibilità di nominare detta persona al posto vacante di revisore.
paragrafo 8
L'attribuzione dei posti deve aver luogo anzitutto nell'interesse del servizio, quindi l'APN deve contollare se le possibilità offerte dall'art. 29 si risolvano effettivamente nella nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità. Da questo principio che deriva dall'art. 27 dello Statuto si desume che l'APN non è obbligata «a procedere alla promozione o trasferimento o a bandire un concorso interno»: i ricorrenti interpretano erroneamente l'art. 29 quando sostengono che l'articolo stesso può implicare il diritto alla promozione.
paragrafo 9
Appare dubbio il modo in cui le note e le lettere prodotte con l'atto introduttivo sono pervenute ai ricorrenti ed in proposito si veda la sentenza 17 dicembre 1981 (197, 199, 200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e altri/Commissione e Consiglio, Race. pag. 3245).
paragrafo 10
Il rifiuto di coprire un posto vacante mediante promozione in seno all'istituzione rientra nel potere discrezionale del-l'APN. Questa quindi, se adotta la decisione di assumere mediante trasferimento, non ha l'obbligo di motivare la decisione stessa nei confronti degli altri candidati. L'obbligo dell'APN consiste nel garantire all'istituzione la collaborazione di dipendenti in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità e nell'evitare nel contempo qualsiasi discriminazione. Comunque, nel caso in esame non si può sostenere — come fanno i ricorrenti — che l'APN abbia deciso a priori di nominare lo Hagelin, giacché il 18 febbraio 1981, quando ha rifiutato di coprire il posto di revisore mediante promozione in seno all'istituzione, l'APN non era ancora in possesso dei documenti necessari per valutare i titoli dello Hagelin stesso, la cui candidatura è stata quindi esaminata ad una data ulteriore.
paragrafo 11
Per quanto riguarda i titoli dei ricorrenti, va rilevato anzitutto che non vi è un diritto alla promozione, nemmeno per i dipendenti che possiedano i requisiti per essere promossi, dato che, come si desume dall'art. 27, i posti vanno coperti in primo luogo nell'interesse del servizio. La giurisprudenza della Corte ha inoltre riconosciuto all'APN un ampio potere discrezionale nel porre a raffronto i meriti dei candidati, potere che può essere messo in discussione solo in caso di errore manifesto, il quale non sussiste nella presente causa.
paragrafo 12
Va respinta l'insinuazione dei ricorrenti secondo cui l'APN, nominando lo Hagelin al posto di revisore, avrebbe perseguito uno scopo diverso da quello legittimo. Decidendo di coprire il posto di revisore COM/1144/80 mediante trasferimento di un candidato meritevole di un'altra istituzione delle Comunità europee, anziché promuovere uno dei quattro ricorrenti, l'APN non è affatto venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 29 e 45 dello Statuto e non ha quindi affatto trasgredito i diritti attribuiti agli interessati dallo Statuto.
paragrafo 13
Per quanto riguarda la domanda di chiarimenti sulla prassi anteriormente seguita dalla Commissione in fatto di assunzione e di promozione, non vi è alcun motivo di accoglierla giacché essa non ha alcun rapporto apparente con le conclusioni formulate dai ricorrenti nella presente causa ed inoltre i ricorrenti stessi non hanno precisato quale sia il loro interesse ad ottenere le informazioni di cui trattasi.
paragrafo 14
Per quanto riguarda infine la domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere che la Corte obblighi la Commissione a coprire il posto di revisore nominandovi il più meritevole di essi, la domanda stessa è manifestamente irricevibile dato che la Corte non può dare ordini ad un'istituzione.
paragrafo 15
Nella replica i ricorrenti fanno in primo luogo numerose osservazioni sui fatti:
paragrafo 16
onde spiegare l'insuccesso delle candidature interne, la Commissione ha semplicemente dichiarato che i candidati non possedevano l'esperienza considerata indispensabile per il posto di revisore. Ciò non basta e la Commissione deve chiarire il senso di questa espressione. I motivi indicati dal Ciancio sono contraddittori in quanto una certa esperienza non può essere nel contempo lunga ed estesa e se ne deve quindi concludere che l'aggettivo «certa» (certaine) è stato usato solo per giustificare il rifiuto. In ogni caso, questa motivazione del Ciancio è in contrasto con i giudizi contenuti nei fascicoli personali dei ricorrenti. Va respinto il postulato della Commissione secondo cui occorre che un revisore abbia attitudini diverse da quelle del traduttore principale, tanto più che dall'avviso di vacanza non si desume nulla del genere. Dato che essi possiedono i requisiti prescritti, l'APN ha commesso un arbitrio che ha giustificato a posteriori mediante il postulato di cui sopra. La successione cronologica dei fatti indica che la fase e) dell'art. 29 ha avuto inizio prima che fosse terminata la fase a). Inoltre, l'avviso di posto vacante non è stato pubblicato nelle altre istituzioni, il che fa supporre che il trasferimento doveva avvenire il più possibile di nascosto. L'APN non ha potuto confrontare i titoli dei ricorrenti e quelli dello Hagelin, giacché il fascicolo personale di questo non si trovava presso la Commissione, a meno che non vi siano dei fascicoli paralleli, nel quale caso la Commissione dovrebbe produrli. Dato che il fascicolo personale dello Hagelin non era presso la Commissione nel febbraio del 1981, la valutazione effettuata dall'APN è stata gratuita ovvero era basata su informazioni riservate, il che costituirebbe un nuovo indizio di sviamento di potere. Alla luce del complesso di questi elementi, completati dal carteggio prodotto dalla Commissione col controricorso, la pubblicazione del posto vacante di revisore ha avuto luogo solo in modo surrettizio e vi è quindi stato uno sviamento di potere che la Commissione ha quasi ammesso nel controricorso. In risposta agli argomenti giuridici svolti dalla Commissione va ribadito che sussiste un preciso obbligo di passare anzitutto per la fase a) dell'art. 29 prima di prendere in considerazione le seguenti; tutti e quattro i ricorrenti erano meritevoli; la cronologia delle note e delle lettere interne indica chiaramente che la nomina dello Hagelin era stata decisa a priori, contrariamente a quanto stabilisce l'art. 29, e costituisce uno sviamento di potere. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 27, questa può essere certamente effettuata nel senso che la nomina deve avvenire nell'interesse del servizio, purché questa nozione venga attuata nello spirito dell'art. 29, cioè i candidati meritevoli già in servizio presso l'istituzione siano preferiti a quelli provenienti dall'esterno. Va respinta la tesi della convenuta secondo cui le note interne non devono essere usate come elementi di prova; è conforme all'interesse legittimo dei ricorrenti chiarire completamente la situazione e l'art. 26, 6o comma attribuisce loro il diritto di prendere conoscenza di tutti i documenti contenuti nel fascicolo e che li riguardino. La Commissione deve quindi produrre la corrispondenza ancora mancante. Le note di cui trattasi non sono poi munite dell'indicazione «documento interno» né di quella «riservato» e i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza «in modo lecito, dato che sono stati inviati anonimamente ad uno di essi». Se ciò non bastasse, dato che fanno parte della procedura di assunzione, queste note e lettere possono essere lecitamente consultate dai dipendenti interessati. Per quanto riguarda la giurisprudenza cui la Commissione si richiama, va detto anzitutto che in fatto di promozione le sentenze citate non sono pertinenti nel caso in esame e che non vi è alcuna sentenza che autorizzi l'APN a limitarsi a non dar seguito alle candidature nell'ambito della fase a), per passare direttamente alla fase e) dell'art. 29. Infine i ricorrenti hanno fra l'altro dedotto nell'atto introduttivo che la convenuta ha commesso uno sviamento di potere, il che è stato ampiamente confermato dai documenti 2-12 da essi prodotti, come pure dal controricorso. Dopo aver ripetuto il complesso delle domande formulate nella replica, i ricorrenti chiedono inoltre alla Corte di ordinare, a norma dell'art. 26, ultimo comma dello Statuto, l'esibizione del fascicolo personale dello Hagelin nonché degli eventuali fascicoli paralleli riguardanti lo stesso e/o i ricorrenti e che siano sentiti come testimoni il capo divisione Marstrand e il direttore Ciancio.
paragrafo 17
Nella controreplica la Commissione ribatte anzitutto agli argomenti in fatto svolti dai ricorrenti:
paragrafo 18
la spiegazione dell'espressione «esperienza considerata indispensabile per il posto di revisore» è evidente, nel senso che l'APN dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda i titoli dei candidati. In aggiunta a quanto già detto nel controricorso va osservato che la decisione concreta di coprire un posto deve basarsi sulla legge della domanda e dell'offerta; se vi sono quindi dei candidati molto meritevoli, è naturale che venga prescelto il migliore, ed è questo il motivo essenziale della nomina dello Hagelin al posto di revisore. Onde dimostrare i titoli dello Hagelin, la Commissione fornisce numerose informazioni sulla sua preparazione e sulla sua carriera, informazioni che giustificherebbero in pieno la decisione dell'APN. Non vi è nulla di strano nel fatto che il responsabile della direzione della traduzione della Commissione si sia tenuto al corrente dei candidati idonei tanto all'interno della Commissione, quanto all'esterno di questa e che egli abbia tenuto conto, al momento della valutazione da lui effettuata tra il febbraio e l'aprile del 1981, del fatto che era possibile assumere un candidato più meritevole mediante trasferimento da un'altra istituzione delle Comunità europee. È superfluo che gli asseriti fascicoli paralleli — ammesso che esistano — siano esibiti alla Corte; è poi criticabile l'uso di documenti interni da parte di dipendenti, giacché la Commissione «non può ammettere che l'invio anonimo di documenti interni, di cui si parla nella replica (pag. 11), possa essere equiparato alla regolare trasmissione di documenti».
paragrafo 19
Per quanto riguarda gli argomenti di diritto, la Commissione ripete e amplia quanto ha dedotto nel controricorso.
paragrafo 20
Va respinta la richiesta dei ricorrenti che siano sentiti i due testimoni da essi indicati, giacché manca l'indicazione, prescritta dal regolamento di procedura, dei motivi della loro audizione ed inoltre l'audizione stessa è superflua.
paragrafo 21
Va infine dichiarato irricevibile il mezzo di sviamento di potere dedotto dai ricorrenti nella replica, in quanto la fase scritta della presente causa non ha fatto emergere alcun elemento di diritto o di fatto che autorizzi i ricorrenti a dedurre un mezzo nuovo nella replica.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte della Commissione ai quesiti scritti posti dalla Corte (vedi sopra pag. 2401) › Primo quesito

paragrafo 1
Solo eccezionalmente il dipendente viene promosso immediatamente dopo aver maturato il minimo di anzianità stabilito dall'art. 45, n. 1. Ad esempio, l'anzianità minima dei dipendenti promossi nel 1971 al grado LA 5 era di 4 anni e 7 mesi, mentre l'anzianità minima era di 2 anni e 9 mesi.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte della Commissione ai quesiti scritti posti dalla Corte (vedi sopra pag. 2401) › Secondo quesito

paragrafo 1
Gli atti che hanno portato alla nomina dello Hagelin sono i seguenti:
paragrafo 2
a) La trasmissione per parere al direttore responsabile, sig. Ciancio, delle 8 candidature interne. b) Il parere del Ciancio di non dar seguito alle candidature interne e che annunziava una proposta per coprire il posto mediante trasferimento. e) Una nota supplementare, in data 17 marzo 1981, che motivava il mancato accoglimento delle 8 candidature interne. d) La decisione 8 maggio 1981. del sig. O'Kennedy, membro della Commissione, APN in questo campo, di non coprire il posto a norma dell'art. 29, n. 1, a) dello Statuto; non bandire un concorso interno; valersi dell'art. 29, n. 1, e) dello Statuto. e) La comunicazione, in data 3 giugno 1981, al Ciancio del fatto che la sola candidatura pervenuta era quella dello Hagelin. f) La lettera di candidatura dello Hagelin, in data 12 gennaio 1981, che non era stata presa in considerazione immediatamente, ai fini della fase di cui all'art. 29, n. 1, a), ma che è stata considerata valida per la fase e) di detta disposizione. g) La risposta in data 19 giugno 1981 del Ciancio alla comunicazione sub e), con cui chiedeva l'avvio del procedimento di trasferimento. h) La domanda di trasferimento dello Hagelin, inviata il 6 agosto 1981 al segretario generale del Consiglio. i) La risposta a detta domanda, in data 16 ottobre 1981.
paragrafo 3
La Commissione aggiunge di non aver proposto, il 20 febbraio 1981, la nomina dello Hagelin mediante trasferimento; questa nota era solo un parere tecnico della direzione responsabile, non già una proposta fatta all'APN.

SENTENZA › In fatto › IV — Risposte della Commissione ai quesiti scritti posti dalla Corte (vedi sopra pag. 2401) › Terzo quesito

paragrafo 1
Per quanto riguarda il documento n. 12 prodotto con l'atto introduttivo, la Commissione dichiara che il Desbois ha chiesto al Ciancio un parere sulla candidatura dello Hagelin e gli ha indicato le fasi della procedura per ottenere il trasferimento dello stesso. Per quanto riguarda il documento n. 13 prodotto con l'atto introduttivo, la Commissione dichiara che il Pignot ha indicato al Baxter, il 20 febbraio 1981, che lo Hagelin era candidato al posto di revisore ed ha fatto una proposta di trasferimento dello stesso. Cionondimeno, «il modo forse infelice in cui la nota è scritta la fa apparire definitiva, cosa impossibile». Soprattutto, lo Hagelin era stato informato il 2 febbraio del 1981 del fatto che la sua candidatura non poteva essere accettata. La vera domanda di trasferimento dello Hagelin figura nella comunicazione inviata dal Ciancio al Cairoliil 19 giugno 1981.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 21 aprile 1983, le parti hanno svolto difese orali ed hanno risposto alle domande della Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 maggio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1982, i signori Mogensen, Waltenburg, Delvaux e la sig.ra Øhrgaard, tutti dipendenti di grado LA 6 presso la divisione danese di traduzione della Commissione delle Comunità europee al momento della presentazione della loro candidatura ad un posto di revisore in esito all'avviso di vacanza COM/1144/80, hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni 28 aprile 1981, con cui la Commissione non ha accolto la loro candidatura a detto posto nonché a far obbligare la Commissione a coprire il posto stesso nominandovi il più meritevole dei quattro ricorrenti.
punto 2
Con l'avviso COM/1144/80 di cui trattasi, la Commissione dichiarava vacante un posto di revisore di categoria e carriera LA 5/4, per il quale erano prescritti i seguenti requisiti: «— cognizioni di livello universitario sanzionate da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente; — lunga esperienza della traduzione. Esperienza della revisione; — sicurezza d'espressione e buono stile confermati.»
punto 3
E assodato che ciascuno dei quattro ricorrenti possedeva tutti i requisiti prescritti nell'avviso di posto vacante. Cionondimeno, le loro candidature presentate nell'ambito del procedimento di cui all'art. 29, n. 1, lett. a) dello Statuto del personale non avevano esito e veniva nominato, nell'ambito dell'art. 29, n. 1 lett. c) dello Statuto, un dipendente del Consiglio delle Comunità europee che vi svolgeva già le mansioni di revisore col grado LA 5.
punto 4
Dopo aver proposto all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: APN) un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso deducendo due mezzi principali, il primo relativo alla trasgressione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto e il secondo basato sull'asserzione che il posto di revisore sarebbe stato riservato a priori al dipendente del Consiglio, come si desumerebbe dal complesso delle note e delle lettere provenienti dagli uffici interessati della Commissione.
punto 5
Nella replica i ricorrenti, ripetendo sostanzialmente gli argomenti addotti a sostegno del secondo mezzo, assumono inoltre che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sul primo mezzo

punto 6
A sostegno del primo mezzo i ricorrenti deducono che l'APN non può procedere ad una nomina mediante trasferimento, cioè valersi della fase e) dell'art. 29, n. 1 se non dopo aver accertato che non vi siano in servizio presso l'istituzione dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di posto vacante, il che corrisponde alla fase a) di detto articolo 29. Non nominando quindi alcuno dei quattro ricorrenti, mentre tutti e quattro possedevano i requisiti prescritti dall'avviso di posto vacante, l'APN avrebbe trasgredito l'art. 29 dello Statuto. La Commissione non potrebbe inoltre basarsi sull'art. 27 dello Statuto per giungere ad una diversa interpretazione, in quanto l'art. 29, norma speciale, prevarrebbe sull'art. 27. Viceversa nulla osterebbe a che detto art. 27 sia interpretato nel senso che la nozione d'interesse del servizio si traduce in pratica nell'art. 29, cioè che i candidati meritevoli in servizio presso l'istituzione sono preferiti a quelli provenienti dall'esterno.
punto 7
La Commissione contrasta questa tesi. Benché l'APN sia indubbiamente obbligata ad esaminare anzitutto le possibilità di cui alla lett. a), il tenore molto generico dell'art. 29 indicherebbe chiaramente che l'APN dispone di un ampio potere discrezionale in questo campo. L'APN quindi qualora accerti — come sarebbe avvenuto nel nostro caso — che la promozione interna non è possibile, sarebbe perfettamente libera di procedere vuoi al concorso interno — fase b) — vuoi al trasferimento — fase e) —; orbene, il concorso interno sarebbe stato fuori luogo giacché non vi potevano essere nell'ambito dell'istituzione candidati più meritevoli di quelli non prescelti nella fase a), il che spiegherebbe perché la Commissione sia passata alla fase e). La Commissione sostiene poi che l'attribuzione dei posti va fatta anzitutto osservando l'art. 27, cioè si deve «assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità»; ne deriva che l'APN non è obbligata a procedere alla promozione nell'ambito dell'istituzione, tanto più che il rifiuto di coprire un posto vacante rientra nel potere discrezionale dell'APN.
punto 8
Si deve anzitutto osservare che la tesi dei ricorrenti, secondo cui l'APN avrebbe dovuto nominare uno di essi al posto vacante, è in contrasto col fatto che la lettera a) fa obbligo a detta autorità unicamente di esaminare le «possibilità» di promozione.
punto 9
L'uso del termine «possibilità» indica chiaramente che l'APN non è assolutamente obbligata a procedere alla promozione, ma unicamente deve esaminare di volta in volta se la promozione possa implicare, a norma dell'art. 27 dello Statuto, la nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità.
punto 10
La suddivisione dell'art. 29, n. 1, benché implichi che l'APN deve esaminare con la massima cura le possibilità di promozione prima di passare alla fase seguente, non osta a che la stessa autorità, in occasione di detto esame, prenda del pari in considerazione la possibilità di ottenere candidature preferibili mediante gli altri procedimenti ivi indicati. Ne consegue che l'APN è libera di procedere all'esame delle possibilità seguenti.
punto 11
Nel presente caso, la fase seguente era costituita dal trasferimento, dato che il concorso interno sarebbe stato inutile, giacché, come la Commissione ha giustamente, sostenuto, tutti i candidati che potevano aspirare al posto si erano già manifestati nella fase a). Orbene, tanto dal fascicolo quanto dalla discussione orale è emerso che il candidato assunto mediante trasferimento possedeva i requisiti sopraindicati e rispondeva perfettamente alle particolari esigenze del posto da coprire.
punto 12
Stando così le cose, la Commissione non ha trasgredito l'art. 29, n. 1 dello Statuto e il primo mezzo è quindi infondato.

SENTENZA › In diritto › Sul secondo mezzo

punto 13
A sostegno di questo mezzo i ricorrenti deducono che la convenuta ha deliberatamente riservato il posto da coprire al dipendente del Consiglio; l'ufficio competente avrebbe proposto di iniziarne il trasferimento ancora prima che fossero noti i titoli dei candidati interni. Essi basano il loro assunto essenzialmente sulle note scambiate fra gli uffici della Commissione ed in particolare su quella 13 giugno 1980, proveniente dal capo della divisione, «assunzione, nomine, promozioni», in cui si indica la via da seguire per procedere eventualmente alla nomina di detto dipendente; quella 18 febbraio 1981, che esclude le candidature interne e propone di procedere all'assunzione mediante trasferimento, e quella 20 febbraio 1981, che propone il trasferimento di detto dipendente.
punto 14
La Commissione sostiene che è assurdo pretendere che il posto sia stato riservato a priori al dipendente del Consiglio, in quanto il 18 febbraio essa non disponeva ancora dei documenti a lui relativi. Nella controreplica, la Commissione ha aggiunto che la sua scelta è stata dettata dall'intento di scegliere il miglior candidato e che è logico che essa si tenga al corrente dei candidati molto meritevoli fuori dell'istituzione e che essa abbia quindi tenuto conto dell'esistenza di un candidato del genere nel valutare i candidati interni.
punto 15
Ammettendo quindi espressamente di aver tenuto conto dei titoli di questo dipendente del Consiglio, la Commissione concede di fatto che il direttore dell'lufficio traduzione, ancor prima che fosse pubblicato l'avviso di posto vacante, desiderava proporne la nomina al posto di revisore. Un atteggiamento del genere rende lecito chiedersi se il posto di revisore non sia stato effettivamente riservato a detto dipendente, ancor prima che si procedesse all'esame di cui alla fase a) dell'art. 29 dello Statuto.
punto 16
Va tuttavia rilevato che, tenuto conto del fatto che l'APN non ha l'obbligo di procedere ad una nomina mediante promozione interna e che essa dispone di un ampio potere discrezionale nel cercare il candidato in possesso delle più alte qualità di competenza, d'integrità e di rendimento, la Corte deve limitarsi ad accertare se l'amministrazione sia rimasta entro limiti non criticabili e non si sia valsa del suo potere in modo manifestamente errato.
punto 17
In proposito, il semplice fatto che, all'inizio della procedura di assunzione, un candidato di un'altra istituzione sia giudicato il più idoneo, non consente di inferire che le candidature interne non siano state accuratamente esaminate.
punto 18
Non vi è nulla nel fascicolo che consenta di sostenere che l'APN non abbia effettivamente esaminato i titoli ed i meriti dei candidati interni. Si deve infatti rilevare in proposito, in primo luogo che due dei quattro ricorrenti (0r-gaard e Delvaux) avevano solo due anni di anzianità nel grado LA 6, il che costituisce indubbiamente il minimo prescritto per la promozione, ma è nettamente inferiore alla media osservata nel 1981, cioè quattro anni e sette mesi, e che l'APN aveva il diritto di ritenere che la loro esperienza fosse insufficiente; in secondo luogo che i due altri ricorrenti avevano del pari presentato la loro candidatura al posto di traduttore principale, di grado LA 5 (avvisi di posto vacante COM/1134.-1140/80) e che essi sono stati del resto promossi a questo posto il 1o marzo 1981, ancor prima della nomina del dipendente del Consiglio al posto di revisore, il che indica chiaramente che, dato il loro fascicolo, l'APN ha ritenuto che questi due candidati potevano essere nominati al posto di traduttore principale e non a quello di revisore.
punto 19
A parte ciò, né le allegazioni dei ricorrenti né il contenuto del fascicolo consentono di concludere che, procedendo alla nomina di un terzo, la convenuta si sia valsa del proprio potere discrezionale in modo manifestamente errato.
punto 20
E infatti assodato che il dipendente nominato, dopo essere stato traduttore per più di un anno presso la Commissione, ha svolto le mansioni di revisore di grado LA 5 presso il Consiglio a partire dal 1975 e possedeva quindi 6 anni di anzianità nel posto da coprire, mentre i ricorrenti svolgevano le mansioni di traduttore col grado LA 6 da appena più di due anni ed effettuavano solo accessoriamente delle revisioni.
punto 21
Di conseguenza, la Commissione aveva il diritto di ritenere che il dipendente nominato fosse più idoneo dei ricorrenti alle mansioni di revisore, e in particolare possedesse il requisito dell'esperienza della revisione, e di procedere alla sua nomina nell'interesse del servizio.
punto 22
Dato che i ricorrenti non hanno fornito alcun altro indizio che l'APN sia andata oltre i limiti del proprio potere discrezionale nel dare la preferenza, per la nomina al posto di revisore di cui trattasi, ad un altro candidato, il secondo mezzo va disatteso.
punto 23
Ne consegue che il mezzo di sviamento di potere, il quale è sostanzialmente basato sugli stessi argomenti svolti a proposito del secondo mezzo, va del pari disatteso, senza che sia necessario accertare se il mezzo stesso, come sostiene la Commissione, sia irricevibile in quanto tardivo.
punto 24
Di conseguenza, il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della convenuta va respinto. Ne consegue che la domanda diretta ad ottenere che la Corte ordini alla Commissione di procedere alla nomina del più meritevole dei ricorrenti va del pari disattesa. Questa domanda esorbita comunque dalla competenza giurisdizionale della Corte.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restanto a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Pescatore Due Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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