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Sez. L, Sentenza n. 364 del 14/01/1999 (Rv. 522307 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Ente pubblico economico - Patrocinio in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato - Disposizioni sulle notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura - Applicabilità - Trasformazione in società per azioni - Ultrattività del patrocinio erariale per il grado di giudizio in corso - Notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura della Stato - Necessità - Notifica della sentenza - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522307-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Ferrovie dello Stato ad opera dell'Avvocatura dello Stato sono state previste, in occasione della trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico, dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 210 del 1985, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, e quindi comportavano l'applicazione delle disposizioni dell'art. 144 cod. proc. civ. e dell'art. 11 del citato R.D. n. 1611 del 1933, prescriventi l'esecuzione delle notificazioni presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato; queste disposizioni devono ritenersi applicabili anche in caso di prosecuzione del patrocinio erariale per il grado di giudizio in corso, disposta, in occasione della ulteriore trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni, dal comma 3 bis dell'art. 15 del D.L. n. 16 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 75 del 1993), e specificamente con riferimento alla notificazione della sentenza conclusiva del grado del giudizio ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 sulla elezione di domicilio da parte del procuratore nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria e sulle conseguenze della mancata elezione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 17/05/1985 num. 210 art. 24 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 15 com. 3 n. 2, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)