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Sez. 6, Sentenza n. 11466 del 05/03/1980 Ud. (dep. 05/11/1980) Rv. 146482 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146482-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Puo attribuirsi Rilevanza alla buona fede anche in ordine ai reati contravvenzionali sempre che la convinzione della liceita del fatto non sia dovuta a colpa. Deve, pertanto, escludersi la ravvisabilita del reato, per difetto dell'elemento psicologico, allorche la Mancanza di coscienza della illiceita del fatto deriva non da un elemento negativo ma da una circostanza che induca nella convinzione della liceita del fatto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)