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Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 26/07/2002 (Rv. 556278 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA | Divieto di modifiche idonee a mutare la destinazione e la natura della cosa - Effetti - Modifiche apportate a quest'ultima - Alterazione dell'equilibrio giuridico - Economico in pregiudizio del locatore - Apprezzamento del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556278-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA

A norma dell'art. 1587, n. 1, cod. civ., il conduttore ha l'obbligo di usare la cosa, secondo la sua destinazione, con la diligenza del buon padre di famiglia, col conseguente divieto di eseguire innovazioni che ne mutino la natura e la destinazione. Tale divieto, peraltro, non va inteso in senso assoluto, dovendo il giudice di merito accertare se le modifiche apportate dal conduttore alla cosa locata comportino un'alterazione dell'equilibrio giuridico - economico del contratto in pregiudizio del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)