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Sez. 5, Sentenza n. 8264 del 29/05/1992 Ud. (dep. 23/07/1992) Rv. 191433 - 01

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Minaccia | È reato di pericolo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191433-01

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Minaccia

Il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune. (Nella specie si è ritenuto che costituisce minaccia grave la semplice esibizione di un'arma da sparo, anche se scarica o addirittura sospettata di essere finta, salvo il caso dell'assenza di una minima parvenza di arma vera e di serietà del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)