Sez. 2, Sentenza n. 9072 del 04/11/1994 (Rv. 488370 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE | Fase interdittale e fase di merito - Competenza funzionale del pretore - Procedimenti di nuova opera o di danno temuto - Competenza per materia del pretore - Limitazione alla fase interdittale - Fase decisoria - Rimessione al giudice competente per valore - Azione possessoria - Domanda petitoria sollevata dal convenuto in via riconvenzionale - Definizione della fase possessoria e rimessione al tribunale della domanda petitoria - Provvedimento del pretore - Impugnabilità con appello.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - AZIONI POSSESSORIE
Mentre nei procedimenti di denuncia di nuova opera o di danno temuto per i quali la competenza per materia del Pretore è limitata alla fase interdittale, dovendo egli per la fase decisoria rimettere la causa al Tribunale ove la stessa non rientri nella sua competenza "ratione valoris", nel procedimento possessorio la competenza per materia del Pretore è estesa anche alla fase decisoria (art. 8 cod. proc. civ.). Pertanto ha natura di sentenza impugnabile con l'appello il provvedimento con il quale il Pretore definisce la fase possessoria e rimette le parti al Tribunale soltanto per la decisione della domanda petitoria sollevata dal convenuto in via riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)