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Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 26/01/1987 Ud. (dep. 29/04/1987) Rv. 175820 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO DI OLI MINERALI - OMESSA DENUNCIA - REATO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175820-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO DI OLI MINERALI - OMESSA DENUNCIA - REATO PERMANENTE.*

Il reato di omessa denuncia d'un deposito di oli minerali è un reato permanente, in quanto la situazione di antigiuridicità si instaura con l'inizio dell'Esercizio del deposito senza la preventiva denunzia all'utif e si protrae, ininterrottamente, fino a che non sopravvenga una causa di cessazione della permanenza, poiché l'agente ha la possibilità di porre termine a tale condotta criminosa attuando il comportamento prescritto dalla legge. Atteso il carattere permanente del reato, l'espressione "prodotti trovati nel deposito", usata dall'art. 13 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 dev'essere riferita a tutti i prodotti immessi nel deposito, e non soltanto a quelli esistenti al momento in cui è stato accertato il reato. (Conf mass n 156619).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)