Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti
Testo in vigore al
Art. 66
1. I prodotti di cui al precedente articolo non sono ammessi alla reimportazione nel territorio nazionale, se hanno subito trattamenti ed aggiunte non consentiti dal presente decreto e non hanno le caratteristiche del prodotto esportato.
Art. 67
1. Le spedizioni in transito dei prodotti di cui al presente decreto devono essere accompagnate, qualora il suggellamento dei recipienti da parte della dogana di entrata non sia possibile ovvero sia ritenuto insufficiente, da un campione suggellato dalla detta dogana, per il successivo accertamento della identita' dei prodotti stessi.
2. Altro campione e' trattenuto, in questo caso, presso la dogana di entrata.
Art. 68
1. L'autorita' doganale puo' consentire l'introduzione di vini esteri nei punti franchi purche':
a) il vino sia scortato ai magazzini di deposito nel punto franco da agenti di finanza;
b) i locali di deposito del vino siano distinti e separati dagli altri locali, in modo da poter essere sorvegliati agevolmente dagli agenti di finanza e siano chiusi a doppia e diversa chiave, di cui una in possesso della dogana,. La seconda serratura sara' fornita dalla dogana a spese dell'Amministrazione del punto franco.
2. Le lavorazioni consentite dalle vigenti leggi, compreso il taglio, devono essere compiute sotto la continua vigilanza della dogana.
3. Il vino estero deve essere rispedito all'estero in recipienti che portino, senza possibilita' di equivoco, la indicazione della sua origine.
4. Le miscele di vino estero con vini nazionali non possono essere reimportate come vini italiani.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 69
1. Agli effetti del presente decreto la gradazione alcolica complessiva normale dei vini, di cui all'art. 5, lettere g), u) e v) e' periodicamente stabilita zona per zona sulla base delle medie del quinquennio precedente con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
2. I gradi alcolici della vinaccia vanno valutati in volume riferiti a peso di prodotto.
Art. 70
1. Le indicazioni prescritte dal presente decreto debbono essere riportate in lingua italiana qualunque sia l'origine del prodotto.
2. L'apposizione delle indicazioni, di cui al precedente comma, sui prodotti esteri puo' essere fatta anche su un talloncino aggiuntivo applicato al recipiente in modo ben visibile nello stesso verso in cui si trova la etichetta principale.
3. I prodotti italiani confezionati in recipienti portanti anche indicazioni in lingua straniera devono riportare sulla etichetta principale in modo ben visibile, con caratteri ben leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a millimetri 4 e di larghezza non inferiore a millimetri 2, la scritta "prodotto in Italia".
4. Ai fini del presente articolo non sono considerati indicazioni in lingua straniera i nomi di origine, i nomi, le ditte e le ragioni sociali del produttore e dell'imbottigliatore, e le parole "dry", "sec", "brut" e simili.
Art. 71
1. I mosti, i vini e gli aceti impiegati come eccipienti nella preparazione di prodotti iscritti nella Farmacopea ufficiale o di specialita' medicinali devono corrispondere ai requisiti del presente decreto.
Art. 72
1. Salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di birra e dall'art. 33 del presente decreto, si intendono bevande fermentate e ne devono portare il nome seguito da quello della sostanza o delle sostanze di origine, i liquidi alcolici ottenuti dalla fermentazione di qualsiasi prodotto zuccherino che non hanno diritto a denominazioni proprie dei prodotti e sottoprodotti enologici o al nome di "birra".
2. I trasferimenti di tali prodotti devono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. La bolletta che ha seguito il carico deve essere conservata dal destinatario almeno per un anno.
Art. 73
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanita', ha facolta' di prescrivere con decreto l'aggiunta ai prodotti e alle sostanze atte a sofisticare i mosti, i vini e gli aceti di una sostanza idonea a rilevare la loro presenza, determinando le modalita' dell'aggiunta.
2. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 19, 22, 37 e 39 IL Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, puo' consentire che i vini con gradazione alcolica complessiva inferiore a B°, i vini aventi acidita' volatile superiore a quella prescritta e i sottoprodotti di cui ai predetti articoli, destinati all'estero, siano esonerati dall'obbligo della denaturazione, purche' essi:
a) all'atto in cui vengano ottenuti o introdotti nello stabilimento o cantina siano denunciati con lettera raccomandata all'istituto di vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della quantita' del grado alcolico e del grado di acidita';
b) siano conservati in contenitori con le cautele disposte dal competente Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) vengano spediti all'estero in contenitori sigillati dal competente Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sotto il controllo dello stesso.
3. I prodotti di cui al precedente comma non possono essere comunque ammessi alla reimportazione nel territorio italiano.
Art. 74
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.
5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.
7. A tutti gli utilizzatori dei prodotti sopramenzionati, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.
8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.
9. Per coloro che praticano una contabilita' in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza".
10-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.
10-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 433.15
VIGILANZA
Art. 75
1. I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, possono accedere liberamente anche nei depositi esistenti nei punti franchi, rei magazzini doganali o vincolati alla finanza, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sostanze di cui al presente decreto.
2. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessita', anche la mano d'opera ed i mezzi esistenti in azienda.
SANZIONI
Art. 76
1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato.
Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantita' di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entita' e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.
2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.
Art. 77
1. Chiunque, nella preparazione dei vini liquorosi, non si attiene alle prescrizioni e limitazioni previste dal primo, secondo, quarto e quinto comma dell'art. 6, e' punito con l'ammenda di lire 35 mila per ogni quintale di prodotto riconosciuto irregolare, ma la pena non puo', in ogni caso, essere inferiore a lire 200 mila.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque nella preparazione delle mistelle non si attiene alle prescrizioni ed alle limitazioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 6.
Art. 78
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, 8 e 11, secondo comma, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 500 mila.
Art. 79
1. Chiunque prepara, detiene per vendere o comunque mette in commercio vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni previsti dagli articoli 9, primo comma, 10, 11, primo e terzo comma, e 12, e' punito con la multa da lire 200 mila a lire un milione.
2. La stessa pena si applica a chiunque viola la disposizione di cui all'art. 9, secondo comma.
Art. 80
1. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 14, primo comma, e' punito con la multa da lire 500 mila a lire 5 milioni.
2. Nei casi piu' gravi ed in quelli di recidiva si applica, oltre alla multa, la reclusione fino a tre anni.
Art. 81
1. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 15 4 punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 5 milioni.
Art. 82
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 e' punito con la multa da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
2. Nel casi piu' gravi ed in quelli di recidiva si applica, oltre alla multa, la reclusione fino a tre anni.
Art. 83
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.
Art. 84
1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 22, primo e secondo comma, 23, lettere a), b), d), i), n), o), p) e 24, e' punito con la multa di lire 35 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto, posto in vendita o somministrato, ma la pena non puo', in ogni caso, essere inferiore a lire 200 mila.
2. La detenzione a scopo di commercio ed il commercio di vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera sono puniti con la multa di lire 10 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto o venduto.
Art. 85
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 22, terzo comma, e 23, lettere c), e), f), g), h), 1), m), e' punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire un milione.
Art. 86
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 25 e' punito con l'ammenda da lire 30 mila, a lire 300 mila.