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Sez. 1, Sentenza n. 508 del 14/01/2016 (Rv. 638045 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Dichiarazione di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 140, comma 3, l.fall. - Configurabilità - Atti divenuti estranei alle finalità della procedura concordataria - Inefficacia.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638045-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI

In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art. 140, comma 3, l.fall., in tema di concordato fallimentare - secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 140 com. 3, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)