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Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

Testo in vigore al

Art. 39

1. Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 50.000 ed a L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Art. 40

1. E' consentita per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo la votazione degli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione stessa nel rispetto delle intese allo scopo intervenute tra i detti Paesi ed il Governo italiano.

2. A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocita' bilaterale, accordera' ai cittadini di ciascun Paese della Comunita' garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

3. Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

Titolo VII. Surrogazione e contenzioso

Art. 41

1. Il rappresentante che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediante l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non e' stata scelta o sorteggiata.

2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, e' attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 42

1. Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore puo' proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. La impugnativa e' proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

3. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che puo' avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

4. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovra' depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. La parte contro/interessata deve depositare nella segreteria le proprie contro deduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

6. Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

7. All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva e' letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

8. Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

9. La sentenza e' depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale.

10. I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Art. 43

1. Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente puo' proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

3. Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 44

1. Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, e' competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

2. L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.

3. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

4. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante contro ricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

5. I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

6. All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

7. Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'.

8. Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

Art. 45

1. Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

2. Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

3. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'.

4. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

Art. 46

1. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti.

2. L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

Art. 47

1. Per i giudizi di cui ai precedenti articoli e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

2. Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

Titolo VIII. Disposizioni penali

Art. 48

1. Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana.

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

Art. 49

1. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di altro Paese membro della Comunita' e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.

Titolo IX. Disposizioni finali

Art. 50

1. Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

3. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate
anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

Art. 52

1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti al Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

2. Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti rappresentanti del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, gli uffici consolari chiamati ad organizzare sezioni elettorali possono assumere, dietro autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto a durata determinata, per un periodo massimo di nove mesi, nei limiti di cento unita' in eccesso del contingente gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. A seconda delle esigenze il Ministero stabilisce, nei limiti del suddetto contingente di cento unita', le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni esecutive ed ausiliarie.

3. Possono essere assunti a contratto secondo le norme del presente articolo i cittadini italiani di buona condotta, sana costituzione fisica e residenti da almeno un anno nel Paese ove ha sede l'ufficio consolare che procede all'assunzione. Per l'assunzione con mansioni esecutive e ausiliarie e' richiesto rispettivamente il requisito minimo del possesso di licenza media inferiore e di licenza elementare o titolo di studio anche straniero equipollente. Ai fini della presente norma, l'equipollenza e' riconosciuta in base a dichiarazione dell'ufficio consolare.

4. La retribuzione viene fissata nel contratto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e comunque non puo' superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni nello stesso Paese.

Art. 54

1. Il trattamento economico spettante, a norma del primo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai componenti del seggio e' maggiorato di L. 25.000 per il presidente e di L. 20.000 per ciascuno scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge.

2. Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali, e' concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, la autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo dal 1 gennaio al 15 luglio 1979.

3. Il contingente e' fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

Art. 55

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, sono a carico dello Stato.

2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. Lo Stato e' tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

4. Alle spese occorrenti per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei Paesi della Comunita' europea a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle predette sezioni, per la fornitura ed il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione e per il lavoro straordinario di dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della predetta Comunita', nonche' alle spese per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, si provvedera' con ordini di accreditamento del Ministero dell'interno al cassiere del Ministero degli affari esteri.

5. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Art. 56

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI -
ROGNONI - PANDOLFI -
BONIFACIO - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO