Regolamento (CE) N. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Testo in vigore al
Art. 12 Indicazioni obbligatorie
1. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione della denominazione di vendita del prodotto mediante:
a) la menzione delle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1493/1999 che descrive il prodotto di cui trattasi nella maniera più precisa, oppure
b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.
2. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione del volume nominale del prodotto.
3.
Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione:
a) del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché del comune e dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale, per i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri;
b) del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune e dello Stato membro in cui lo speditore ha la propria sede principale, per gli altri recipienti;
c) dell'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, dell'imbottigliatore, per i prodotti importati.
Per quanto concerne le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c), ai prodotti elaborati nella Comunità si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 15, mentre ai prodotti elaborati nei paesi terzi si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).
4.
Nel caso di mosto di uve e mosto di uve concentrato, l'etichetta reca la menzione della densità.
Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato e vino nuovo ancora in fermentazione, l'etichetta reca la menzione del titolo alcolometrico volumico effettivo e quello totale o uno dei due.
Quando è indicato il titolo alcolometrico volumico totale, segnatamente per il mosto di uve parzialmente fermentato, esso non può essere superiore né inferiore di oltre 0,5 % al titolo determinato dall'analisi.
La cifra corrispondente al titolo alcolometrico totale è seguita dal simbolo «% vol.» e preceduta dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale». Tale cifra è indicata sull'etichettatura in caratteri della stessa altezza minima di quella prevista per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo.
Nel caso di vini ottenuti da uve stramature, l'etichetta reca la menzione del titolo alcolometrico volumico effettivo. Quest'ultimo viene indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % al titolo determinato dall'analisi. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo «%vol.» e può essere preceduta dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc».
Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull'etichettatura in caratteri dell'altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
5. Nel caso di spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti del titolo II elaborati nella Comunità o nel caso di esportazione, sull'etichetta figura:
a) per quanto riguarda il mosto di uve ottenuto da uve raccolte ed elaborate sul territorio di uno stesso Stato membro: il nome dello Stato membro in questione;
b) per quanto riguarda i vini di cui al presente articolo ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio di uno stesso Stato membro: il nome dello Stato membro in questione.
6. Nel caso di prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'etichetta reca la menzione del nome del paese terzo in questione.
7.
Per quanto riguarda i prodotti del titolo II risultanti da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri, l'etichetta reca la menzione «miscela ottenuta da prodotti di vari paesi della Comunità europea».
Qualora si tratti di mosti di uve che non sono stati elaborati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve, l'etichetta reca la menzione «mosti ottenuti a … da uve raccolte in …».
Qualora si tratti di vini che non sono stati vinificati nello Stato membro in cui sono state raccolte le uve, l'etichetta reca la menzione «vino ottenuto a … da uve raccolte in …».
8. Le etichette dei prodotti del titolo II recano la menzione del numero della partita, conformemente alla direttiva 89/396/CEE.
Art. 13 Indicazioni facoltative
1. L'etichettatura dei prodotti del titolo II può essere completata dalle seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione; l'articolo 15 si applica per analogia ai prodotti considerati;
b) il tipo del prodotto, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore;
c) un colore particolare, secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore; l'articolo 17 si applica per analogia ai prodotti considerati.
2. L'etichettatura dei prodotti del titolo II può essere completata da altre indicazioni facoltative. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano per analogia a questi prodotti.
Art. 14 Disposizioni relative all'etichettatura con indicazione geografica
1.
I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto o i vini ottenuti da uve stramature elaborati nella Comunità possono essere designati con un'indicazione geografica. In tal caso la denominazione di vendita di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è costituita:
a) dalla menzione «mosti di uve parzialmente fermentati» o, se del caso, dalla menzione «vini ottenuti da uve stramature»;
b) dal nome dell'unità geografica;
c) da una menzione tradizionale specifica. Se tale menzione figura nella denominazione di vendita del prodotto, non vi è obbligo di ripeterla.
Gli Stati membri stabiliscono le menzioni tradizionali specifiche di cui al primo comma, lettera c) per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto o per i vini ottenuti da uve stramature prodotte sul loro territorio.
L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'articolo 28 del presente regolamento come pure le disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 e quelle del presente regolamento concernenti i nomi dei vini da tavola con indicazione geografica si applicano per analogia ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
3. L'etichettatura dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e dei vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica elaborati nella Comunità può essere completata dalle indicazioni seguenti:
a) l'anno di raccolta; le disposizioni degli articoli 18 e 20 si applicano per analogia;
b) il nome di una o più varietà di vite; le disposizioni degli articoli 19 e 20 si applicano per analogia;
c) un riconoscimento, una medaglia o un concorso; le disposizioni dell'articolo 21 si applicano per analogia;
d) indicazioni relative al modo di ottenimento o al metodo di elaborazione del prodotto; le disposizioni dell'articolo 22 si applicano per analogia;
e) menzioni tradizionali complementari; le disposizioni degli articoli 23 e 24 si applicano per analogia;
f) il nome dell'azienda; le disposizioni dell'articolo 25 si applicano per analogia;
g) una menzione indicante l'imbottigliamento nell'azienda viticola da parte di un'associazione di aziende viticole in una impresa situata nella regione di produzione; le disposizioni dell'articolo 26 si applicano per analogia.
Titolo III. Norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.
Art. 15 Indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione
1.
Le indicazioni obbligatorie di cui all'allegato VII, sezione A.3.a), primo trattino del regolamento (CE) n. 1493/1999 e le indicazioni facoltative di cui all'allegato VII sezione B.1.a) primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono accompagnate da indicazioni da cui risulti l'attività dell'imbottigliatore, o dello speditore o delle persone partecipanti alla commercializzazione mediante termini quali «viticoltore», «raccolto da», «commerciante», «distribuito da», «importatore», «importato da» o mediante termini analoghi.
In particolare, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliatore» o «imbottigliato da».
Tuttavia, nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di» o, nel caso in cui è indicato anche il nome, l'indirizzo e la qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato per conto di … da …».
Nel caso del riempimento di altri recipienti diversi dalle bottiglie, si applica il disposto del secondo e del terzo comma. Tuttavia, i termini «condizionatore» o «condizionato» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» o «imbottigliato».
L'utilizzazione di una delle indicazioni di cui al secondo, al terzo e al quarto comma non è però obbligatoria se si fa ricorso ad una delle menzioni di cui agli articoli 26 e 33.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2.
Se l'imbottigliamento o la spedizione si effettuano in un comune diverso da quello dell'imbottigliatore o dello speditore o da un comune circostante, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da una menzione del comune in cui ha luogo l'operazione e, se viene effettuata in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo.
2.
Le indicazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono includere termini che si riferiscono a un'azienda agricola solo a condizione che il prodotto in questione provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola o di quella della persona qualificata sulla base di uno dei termini anzidetti e purché la vinificazione sia stata effettuata nell'azienda stessa.
Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dell'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato inteso a far aumentare il titolo alcolometrico naturale del prodotto in questione.
Gli Stati membri stabiliscono queste indicazioni per i vini prodotti sul loro territorio e ne definiscono il quadro di utilizzazione e le relative condizioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del terzo comma. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
3.
Le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 1, primo comma, possono essere utilizzate solo a condizione che la persona o le persone interessate abbiano dato il loro accordo.
Tuttavia, nel caso in cui le disposizioni di uno Stato membro rendono obbligatoria l'indicazione del nome, indirizzo e qualifica della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, le disposizioni del primo comma non si applicano per quanto concerne tale indicazione.
4. L'indicazione dello Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore è utilizzata sull'etichettatura in caratteri dello stesso tipo e della medesima dimensione dell'indicazione del nome, indirizzo e qualifica o ragione sociale delle persone interessate. L'indicazione dello Stato membro viene apposta:
a) per esteso dopo l'indicazione del comune o della frazione del comune;
b) oppure mediante l'abbreviazione postale, eventualmente accompagnata dal codice postale del comune in questione.
5.
Quando si tratta di un vino da tavola, il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano la menzione «vino da tavola».
Quando si tratta di un vino da tavola con indicazione geografica, il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri dell'indicazione geografica.
Quando si tratta di un v.q.p.r.d., il comune in cui la persona o le persone di cui al paragrafo 1, primo comma, hanno la loro sede principale è indicato sull'etichettatura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri che indicano la regione determinata.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano quando il comune è indicato mediante un codice di cui all'allegato VII, sezione E, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Art. 16 Indicazione del tipo del prodotto
1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1493/1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d (ad eccezione dei v.l.q.p.r.d e dei v.f.q.p.r.d. a cui si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), possono figurare i seguenti termini:
a) «seco», «suché», «tør», «trocken», «kuiv», «ξηρός», «dry», «sec», «secco», «asciuttto», «sausais», «sausas», «száraz», «droog», «wytrawne», «suho», «kuiva» o «torrt», a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non superiore a:
i) 4 g/l, oppure
ii) 9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;
b) «semiseco», «polosuché», «halvtør», «halbtrocken», «poolkuiv», «ημίξηρος», «medium dry», «demi-sec», «abboccato», «pussausais», «pusiau sausas», «félszáraz», «halfdroog», «półwytrawne», «meio seco», «adamado», «polsuho», «puolikuiva» o «halvtorrt», a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore a:
i) 12 g/l, oppure
ii) 18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;
c) «semidulce», «polosladké», «halvsød», «lieblich», «poolmagus», «ημίγλυκος», «medium», «medium sweet», «moelleux», «amabile», «pussaldais», «pusiau saldus», «félédes», «halfzoet», «półsłodkie», «meio doce», «polsladko», «puolimakea», o «halvsött», a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore a 45 g/l;
d) «dulce», «sladké», «sød», «süss», «magus», «γλυκός», «sweet», «doux», «dolce», «saldais», «saldus», «édes», «ħelu», «zoet», «słodkie», «doce», «sladko», «makea» o «sött», a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.
2. Gli Stati membri, per quanto riguarda l'utilizzazione:
a) dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono prescrivere come criterio analitico complementare il tenore minimo di acidità totale per alcuni vini ottenuti sul loro territorio;
b) dei termini di cui al paragrafo 1, lettera d), nel caso di alcuni v.q.p.r.d. ottenuti sul loro territorio, possono prescrivere un tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Art. 17 Indicazioni relative al colore
Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio le indicazioni relative ad un colore particolare dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d., ne definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione e comunicano alla Commissione le misure in questione. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Titolo IV. Norme applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.
Capo I. Norme comuni
Art. 18 Indicazione dell'anno di raccolta
L'anno di raccolta di cui all'allegato VII, sezione B.1.b), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 può figurare sull'etichettatura di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d. quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, è stato raccolto nell'anno in questione.
Per i vini ottenuti tradizionalmente da uve raccolte in inverno si indica l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno di raccolta.
Art. 19 Indicazione delle varietà di viti
1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull'etichetta dei vini in questione a condizione che:
a) le varietà in questione, nonché eventualmente i loro sinonimi, figurino nella classificazione delle varietà stabilita dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999;
b) tali varietà siano previste dagli Stati membri, conformemente all'allegato VI, sezione B.1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28, secondo comma, del presente regolamento per i vini in questione;
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull'etichetta senza questo termine geografico;
d) nel caso di ricorso alla denominazione di una sola varietà di vite o al relativo sinonimo, almeno l'85 % del vino sia ottenuto da tale varietà, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio; tale varietà deve essere determinante per il carattere del vino di cui trattasi; tuttavia, se il prodotto in causa è ottenuto esclusivamente dalla varietà suddetta, compreso il quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, ad eccezione dei mosti concentrati rettificati, si può indicare che il prodotto è ottenuto esclusivamente da tale varietà;
e) quando sono utilizzati i nomi di due o tre varietà di viti o i relativi sinonimi, il prodotto in questione sia ottenuto al 100 % dalle varietà menzionate, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio; in questo caso le varietà devono essere riportate in ordine decrescente di proporzione e in caratteri delle stesse dimensioni;
f) quando sono utilizzati i nomi di più di tre varietà di viti o i relativi sinonimi, i nomi delle varietà o i loro sinonimi siano indicati fuori del campo visivo in cui figurano le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1; essi devono inoltre avere caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un'indicazione geografica può figurare sull'etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell'allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3.
Art. 20 Precisazioni relative alla norma dell'85 %
L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) possono essere applicati contemporaneamente solo se almeno l'85 %, previa deduzione del quantitativo dei prodotti eventualmente utilizzati per lo zuccheraggio, dei vini interessati dalle presenti disposizioni e ottenuti dalla miscela proviene dalla varietà di vite e dall'anno di raccolta indicati nella designazione di questo vino.
Art. 21 Riconoscimenti e medaglie
In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, un riconoscimento o una medaglia possono figurare sull'etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d., purché siano stati attribuiti al lotto dei vini premiati di cui trattasi nell'ambito di concorsi autorizzati dagli Stati membri o da paesi terzi al termine di una procedura oggettiva esente da discriminazioni. Gli Stati membri e i paesi terzi comunicano alla Commissione l'elenco dei concorsi autorizzati. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali elenchi.
Art. 22 Indicazioni relative al modo in cui è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso
1.
Quando gli Stati membri, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio le indicazioni relative al modo in cui sono stati ottenuti i vini da tavola con indicazione geografica e i v.q.p.r.d. o ai metodi di elaborazione degli stessi, ne definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione.
Le indicazioni non comprendono riferimenti al metodo di produzione biologico delle uve, che sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con ogni mezzo appropriato, alla pubblicità di tali misure.
Art. 23 Definizione di «menzioni tradizionali complementari»
Ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lettera b), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'espressione «menzione tradizionale complementare» si utilizza tradizionalmente per indicare i vini di cui al presente titolo negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio.
Art. 24 Protezione delle menzioni tradizionali
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per « menzioni tradizionali » si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all'articolo 23, i termini di cui all'articolo 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'articolo 29 e all'articolo 38, paragrafo 3.
2. Le menzioni tradizionali che figurano nell'allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:
a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o altre menzioni analoghe;
b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
3.
Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nell'allegato III se il vino in questione non ha diritto a tale designazione.
Tuttavia, il primo comma non si applica ai marchi legittimamente registrati in buona fede nella Comunità o per i quali i diritti sono stati legittimamente acquisiti nella Comunità mediante un uso in buona fede prima della data di pubblicazione del presente regolamento (o, nel caso in cui si tratti di una menzione tradizionale aggiunta all'allegato III dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, prima della data di tale aggiunta) ed effettivamente e legittimamente utilizzati in buona fede sin dalla loro registrazione o acquisizione. Il presente comma si applica unicamente nel territorio dello Stato membro in cui il marchio di cui trattasi è stato registrato o in cui sono stati acquisiti i diritti mediante tale uso.
Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni dell'allegato VII, sezione F e dell'allegato VIII, sezione H del regolamento (CE) n. 1493/1999.
4.
Se una menzione tradizionale che figura nell'allegato III del presente regolamento rientra anche in una delle categorie di indicazioni di cui all'allegato VII sezione A e sezione B.1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano a questa menzione tradizionale le disposizioni del presente articolo anziché le altre disposizioni del titolo IV o del titolo V.
La protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'allegato III.
Ogni menzione tradizionale che figura all'allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. Tali categorie sono le seguenti:
a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e i vini liquorosi con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini liquorosi;
b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (inclusi i v.s.p.q.r.d di tipo aromatico); in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;
c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate e i vini frizzanti con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati;
d) i vini di qualità prodotti in regioni determinate diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c) e i vini da tavola designati con un'indicazione geografica; in tal caso la protezione della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini diversi dai vini liquorosi, dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini frizzanti e dai vini frizzanti gassificati;
e) i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei mosti di uve parzialmente fermentati;
f) i vini ottenuti da uve stramature designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini ottenuti da uve stramature.
5.
Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti:
a) essere specifiche di per se e precisamente definite nella legislazione dello Stato membro;
b) essere sufficientemente distintive e/o godere di una solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario;
c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione;
d) essere associate a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari.
Una menzione tradizionale è considerata tradizionale nella lingua ufficiale di uno Stato membro se è stata utilizzata in quella lingua ufficiale e in una determinata regione frontaliera dello o degli Stati membri confinanti per designare vini elaborati nelle stesse condizioni, purché tale menzione soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a d) in uno di detti Stati membri ed entrambi gli Stati membri interessati decidano di comune accordo di definire, utilizzare e proteggere la menzione in questione.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali;
b) le menzioni tradizionali dei vini ammesse nelle rispettive legislazioni nazionali che soddisfano le condizioni sopra esposte, nonché i vini ai quali dette menzioni sono riservate;
c) se del caso, le menzioni tradizionali che cessano di essere protette nel loro paese d'origine.
9. In applicazione dell'allegato VII, sezione D.1, sesto comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del paragrafo 8 del presente articolo, l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale in modo costante da almeno venticinque anni.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli 28 e 29.
Art. 25 Nome dell'azienda
1.
Il nome dell'azienda può essere utilizzato, in applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.b), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, soltanto a condizione che tale azienda abbia partecipato al circuito commerciale, fatto salvo il suo accordo.
Qualora l'azienda suddetta corrisponda all'azienda viticola dove è stato ottenuto il vino, il nome dell'azienda può essere utilizzato solo se il vino proviene esclusivamente da uve raccolte nei vigneti che fanno parte della medesima azienda e la vinificazione è stata effettuata nell'azienda stessa.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di utilizzazione di tali nomi per i vini prodotti sul loro territorio.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Art. 26 Indicazioni relative all'imbottigliamento
1.
In applicazione dell'allegato VII, sezione B.1.b), settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri stabiliscono per i vini prodotti sul loro territorio le menzioni relative all'imbottigliamento dei vini da tavola con indicazione geografica o dei v.q.p.r.d.:
a) nell'azienda viticola, o
b) da parte di un'associazione di aziende viticole, o
c) in una impresa situata nella regione di produzione o, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione D.3 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nelle sue immediate vicinanze.
Gli Stati membri definiscono l'ambito e le condizioni di utilizzazione di queste indicazioni.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.
Art. 27 Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori
Le norme del presente titolo relative ad alcune indicazioni facoltative si applicano ferma restando la possibilità, prevista all'allegato VII, sezione B.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per gli Stati membri produttori, di rendere tali indicazioni obbligatorie, di proibirle o di limitarne l'utilizzazione per i vini ottenuti sul loro territorio, come stabilito. Limitando l'uso di queste indicazioni facoltative, gli Stati membri produttori possono introdurre condizioni più rigorose di quelle previste nel presente titolo.
Capo II. Norme specifiche per i vini da tavola con indicazione geografica
Art. 28 Utilizzazione delle indicazioni geografiche
Per i vini da tavola designati come:
«Landwein», per i vini da tavola originari della Germania, dell'Austria e, per l'Italia, della provincia di Bolzano,
«vin de pays», per i vini da tavola originari della Francia, del Lussemburgo e, per l'Italia, della regione Val d'Aosta,
«indicazione geografica tipica» o «IGT», per i vini da tavola originari dell’Italia,
«vino de la tierra», per i vini da tavola originari della Spagna,
«ονομασία κατά παράδοση» (appellation traditionnelle) oder «τοπικός οίνος» («vin de pays») per i vini da tavola originari della Grecia,
«vinho regional», per i vini da tavola originari del Portogallo,
«regional wine», per i vini da tavola originari del Regno Unito,
«landwijn», per i vini da tavola originari dei Paesi Bassi,
«zemské víno», per i vini da tavola originari della Repubblica ceca,
«τοπικός οίνος», per i vini da tavola originari di Cipro,
«tájbor», per i vini da tavola originari dell’Ungheria,
«Inbid ta’ lokalita tradizzjonali (“I.L.T.”)», per i vini da tavola originari di Malta,
«deželno vino s priznano geografsko oznako»«o deželno vino PGO», per i vini da tavola originari della Slovenia,
ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione, conformemente all'allegato VII, sezione A.2.b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999:
a) l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che possono essere utilizzati, nonché le disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle menzioni e dei nomi succitati;
b) le modifiche successivamente apportate all'elenco e alle disposizioni di cui alla lettera a).
Le norme nazionali di utilizzazione delle menzioni di cui al primo comma devono prevedere che dette menzioni siano usate congiuntamente ad un'indicazione geografica determinata più piccola dello Stato membro e riservata ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni di produzione, in particolare per quanto riguarda le varietà di vite, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e una valutazione o un'indicazione delle caratteristiche organolettiche.
Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione«ονομασία κατά παράδοση» (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione «τοπικός οίνος» (vin de pays), quando accompagna la menzione «Ρετσίνα», («retsina»), non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata.
Gli Stati membri produttori possono adottare norme più restrittive sull'utilizzazione di tali menzioni per i vini prodotti sul loro territorio.
La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei nomi delle unità geografiche comunicati in virtù del primo comma.
Capo III. Norme specifiche applicabili ai v.q.p.r.d.
Art. 29 Menzioni specifiche tradizionali
1. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali e a condizione che le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i vini di cui trattasi siano rispettate, le menzioni specifiche tradizionali di cui all'allegato VII, sezione A.2.c), quarto subtrattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti:
a) per il Belgio:
«gecontroleerde oorsprongsbenaming»,
«appellation d'origine contrôlée»;
b) per la Germania: le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:
«Qualitätswein», «Qualitätswein garantierten Ursprungs»,
«Qualitätswein mit Prädikat», unita ad una delle seguenti menzioni: «Kabinett», «Spätlese», «Auslese», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» o «Eiswein»;
c) per la Grecia:
«Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη» («ΟΠΕ») (appellation d'origine contrôlée),
«Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» («ΟΠΑΠ») (appellation d'origine de qualité supérieure).
tuttavia, se sull'etichettatura figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra i termini «Ονομασία προελεύσεως» e «ελεγχόμενη» o tra i termini «Ονομασία προελεύσεως» e «ανωτέρας ποιότητος», l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;
«Οίνος γλυκός φυσικός» (vin doux naturel),
«Οίνος φυσικώς γλυκύς» (vin naturellement doux);
d) per la Spagna:
«Denominación de origen», «Denominación de origen calificada», «D.O.», «D.O.Ca», «vino de calidad con indicación geográfica», «vino de pago» e «vino de pago calificado».
Tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata:
«vino generoso», «vino generoso de licor», «vino dulce natural»;
e) per la Francia:
«appellation d'origine contrôlée», «appellation contrôlée».
tuttavia, se sull'etichettatura figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra il termine «appellation» e il termine «contrôlée»; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;
«Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure», «vin doux naturel»;
tali menzioni non possono figurare sotto forma di sigla tranne qualora siano accompagnate dal logo stabilito dalla Francia per ciascuna di queste categorie;
f) per l'Italia:
«Denominazione di origine controllata», «Denominazione di origine controllata e garantita», «vino dolce naturale», «DOC», «DOCG.».
La menzione «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» può figurare sull'etichettatura dei DOC prodotti nella provincia di Bolzano e la menzione «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» per i DOCG prodotti nella provincia di Bolzano;
g) per il Lussemburgo:
«Marque nationale» completata dall'espressione «Appellation contrôlée» o «Appellation d'origine controlée» unita al nome della regione determinata «Moselle luxembourgeoise»«AOC.»;
i termini «marque nationale» possono essere indicati in un'etichetta complementare;
«vendange tardive», «vin de paille» e «vin de glace» associati al nome della regione determinata «Moselle luxembourgeoise− Appellation contrôlée»;
h) per l'Austria: le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:
«Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer»,
«Qualitätswein»,
«Kabinett» o «Kabinettwein»,
«Qualitätswein besonderer Reife und Leseart» o «Prädikatswein»,
«Spätlese» o «Spätlesewein»,
«Auslese» o «Auslesewein»,
«Beerenauslese» o «Beerenauslesewein»,
«Ausbruch» o «Ausbruchwein»,
«Trockenbeerenauslese» o «Trockenbeerenauslesewein»,
«Eiswein»,
«Strohwein»,
«Schilfwein»,
«Districtus Austriae Controllatus» o «DAC»;
i) per il Portogallo:
«Denominação de origem», «Denominação de origem controlada»«Indicação de proveniência regulamentada», «vinho generoso», «vinho dolce natural», «DO», «DOC» und «IPR»
la menzione «regiao demarcada» può essere utilizzata assieme alla menzione «denominaçao de origem controlada»;
j) per il Regno Unito:
«English vineyard quality wine psr» e «Welsh vineyard quality wine psr»;
k) per la Repubblica Ceca:
«jakostní víno», «jakostní víno odrůdové», «jakostní víno známkové»,
«jakostní víno s přívlastkem» o «víno s přívlastkem», insieme ad una delle seguenti diciture: «kabinetní víno», «pozdní sběr», «výběr z hroznů», «výběr z bobulí», «výběr z cibéb», «ledové víno», «slámové víno»,
«jakostní likérové víno»,
«jakostní perlivé víno»,
«víno originální certifikace», «V.O.C.», «VOC»;
l) per Cipro:
«ΟΕΟΠ» («Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης»),
«οίνος γλυκύς φυσικός»;
m) per l’Ungheria:
«minőségi bor»,
«különleges minőségű bor»,
«fordítás»,
«máslás»,
«szamorodni»,
«aszú … puttonyos», completata dalle cifre 3-6,
«aszúeszencia»,
«eszencia»,
«védett eredetű bor»;
n) per Malta:
«Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (“D.O.K.”)»;
o) per la Slovenia:
«kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom» o «kakovostno vino ZGP»; queste menzioni possono essere seguite dalla dicitura «mlado vino»,
«priznano tradicionalno poimenovanje», «vino PTP»,
«vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom» o «vrhunsko vino ZGP»; questa menzione può essere accompagnata dalle diciture «pozna trgatev», «izbor», «jagodni izbor», «suhi jagodni izbor», «ledeno vino», «arhivsko vino», «arhiva» o «starano vino», slamno vino;
p) per la Slovacchia:
le denominazioni seguenti che accompagnano le indicazioni di provenienza dei vini:
«akostné víno»,
«víno s prívlastkom» piú «kabinetné», «neskorý zber», «výber z hrozna», «bobuľový výber», «hrozienkový výber», «ľadový zber»;
nonché le seguenti diciture:
«esencia»,
«forditáš»,
«mášláš»,
«samorodné»,
«výberová esencia»,
«výber … putňový», completata dalle cifre 3-6.
2. Le menzioni specifiche tradizionali di cui all'allegato VIII, sezione D.2.c), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 che devono essere utilizzate come denominazioni di vendita di un v.s.q.p.r.d. sono le seguenti:
a) per la Germania:
«Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs»;
b) per la Grecia:
«Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη» («ΟΠΕ») (appellation d'origine contrôlée),
«Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» («ΟΠΑΠ») (appellation d'origine de qualité supérieure);
tuttavia, se sull'etichettatura figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra i termini «Ονομασία προελεύσεως» e «ελεγχόμενη» o tra i termini «Ονομασία προελεύσεως» e «ανωτέρας ποιότητος», l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;
c) per la Spagna:
«Denominación de origen» e «Denominación de origen calificada»; «D.O.», «D.O.Ca», «vino de calidad con indicación geográfica», «vino de pago» e «vino de pago calificado»;
tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata;
d) per la Francia:
«appellation d'origine controlée»,
«appellation contrôlée»;
tuttavia, se sull'etichettatura recante la dicitura «appellation contrôlée» figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata viene ripetuto tra il termine «appellation» e il termine «contrôlée»; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore;
«appellation d'origine vin délimité supérieure»;
tali menzioni non possono figurare sotto forma di sigla tranne qualora siano accompagnate dal logo stabilito dalla Francia per ciascuna di queste categorie;
e) per l'Italia:
«Denominazione di origine controllata», «Denominazione di origine controllata e garantita», «DOC» e «DOCG»;
la menzione «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» può figurare sull'etichettatura dei DOC prodotti nella provincia di Bolzano, come pure la menzione «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung», per i DOCG prodotti nella provincia suddetta;
f) per il Lussemburgo:
«Marque nationale» completata dall'espressione «Appellation contrôlée» o «Appellation d'origine controlée» unita al nome della regione determinata «Moselle luxembourgeoise» e «AO»;
i termini «marque nationale» possono essere indicati in un'etichetta complementare;
g) per il Portogallo:
«Denominação de origem», «Denominação de origem controlada»«Indicação de proveniência regulamentada», «DO», «DOC» e «I.P.R»;
h) per la Repubblica Ceca:
«jakostní šumivé víno stanovené oblasti»,
«aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti»/«aromatický sekt s.o.»;
i) per Malta:
«Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (“D.O.K.”)»;
j) per la Slovenia:
«kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom» o «kakovostno peneče vino ZGP»,
«vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom» o «vrhunsko peneče vino ZGP»,
«penina»,
«kakovostno peneče vino».