diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014 (Rv. 631709 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Eccezione di mancanza di copertura assicurativa - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Deduzione per la prima volta in appello - Divieto ex art. 345 cod. proc. civ. - Inoperatività.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631709-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)