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Sez. 5, Sentenza n. 24387 del 11/09/2024 (Rv. 672231-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Sostituzione avviso di accertamento annullato in autotutela - Rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Pretesa impositiva invariata - Sussistenza - Differenza con accertamento integrativo - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672231-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione di un avviso, annullato in sede di autotutela, costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, per cui la sua emissione comporta una rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi giĆ  in possesso dell'Ufficio, senza potere incrementare la ripresa a tassazione, la quale presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, posta a base dell'accertamento integrativo, per come prescritto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)