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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 febbraio 1988, causa 213/85

Decisione
decisa il 1988-02-02
ECLI
ECLI:EU:C:1988:39

Epigrafe

Sentenza della Corte 2 febbraio 1988 Nella causa 213/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. I. Bodenhagen, incaricato d'affari ad interim della Danimarca, ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II, e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. R. N. Ricks, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, intervenienti, contro Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. A. Bos, vice consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue CM. Spoo, convenuto, causa avente ad oggetto la constatazione che, non conformandosi alla decisione della Commissione 13 febbraio 1985, n. 215, relativa alla tariffa preferenziale del metano per gli orticoltori olandesi (GU L 97, pag. 49), il regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 18 dicembre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 2 aprile 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 93, n. 2, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso mirante a far accertare che il regno dei Paesi Bassi, non conformandosi alla decisione della Commissione 13 febbraio 1985, n. 215, relativa alla tariffa preferenziale del metano gli orticoltori olandesi (GU L 97, pag. 49), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato.
punto 2
Nell'art. 1 della decisione summenzionata la Commissione ha dichiarato che « l'aiuto costituito dalla tariffa preferenziale del gas naturale applicata dal 1o ottobre 1984 per l'orticoltura in serre riscaldate nei Paesi Bassi è incompatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92 del trattato e dev'essere soppresso ». Nell'art. 2 della stessa decisione, la Commissione precisa che « entro il 15 marzo 1985 i Paesi Bassi comunicheranno alla Commissione le misure adottate per conformarsi al disposto dell'art. 1 ».
punto 3
Questa decisione ha costituito oggetto di tre ricorsi d'annullamento proposti a norma dell'art. 173 del trattato (cause riunite 67, 68 e 70/85, Van der Kooy e altri/Commissione, Race. 1988, pag. 219). Nell'ambito di queste cause sono state proposte istanze di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 185 del trattato, istanze respinte con ordinanza del presidente della Corte 3 marzo 1985. Del pari, con sentenza odierna, la Corte ha respinto i summenzionati ricorsi d'annullamento.
punto 4
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 18 e, ripettivamente, il 22 novembre 1985, il governo del Regno Unito ed il governo danese hanno chiesto di essere ammessi ad intervenire nella presente causa a sostegno della Commissione. Con ordinanze 20 novembre e 4 dicembre 1985, la Corte ha ammesso detti interventi.
punto 5
Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in seguito solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.
punto 6
Prima di esaminare le censure che la Commissione ha formulato contro il regno dei Paesi Bassi nella presente causa, è opportuno ricordare che questa è stata intentata a norma dell'art. 93, n. 2, 2o comma, del trattato. Questa disposizione stabilisce che, se lo Stato membro non si conforma entro il termine indicato alla decisione con cui la Commissione accerta che l'aiuto concesso da uno Stato o mediante pubblico denaro è incompatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92 « la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 169 e 170 ».
punto 7
Come emerge dalla lettera di questa disposizione ed in particolare dalle parole « in deroga agli artt. 169 e 170 », il ricorso che questa contempla non può avere ad oggetto altro che l'omissione, da parte dello Stato membro, di conformarsi ad una decisione della Commissione che gli imponga di sopprimere o modificare un aiuto (v. sentenza 12 ottobre 1978, Commissione/Belgio, 156/77, Race. pag. 1881).
punto 8
Di conseguenza, il comportamento di uno Stato membro contro il quale sia proposto un ricorso di questo genere dev'essere valutato unicamente sotto il profilo degli obblighi impostigli dalla decisione della Commissione.

Sentenza › Sulla prima censura, relativa al ritardo nell'attuazione della decisione n. 85/215

punto 9
Con la prima censura, la Commissione fa carico al governo olandese di aver lasciato in vigore fino alla prima settimana di giugno del 1985 la tariffa preferenziale del gas per gli orticoltori, tariffa dichiarata incompatibile con l'art. 92 del trattato dalla decisione n. 85/215.
punto 10
Secondo la Commissione il governo olandese era tenuto, in forza di detta decisione, a sopprimere l'aiuto litigioso fin dal 22 febbraio 1985 data alla quale la decisione gli è stata notificata ed è divenuta vincolante, a norma dell'art. 191, 2o comma, del trattato.
punto 11
In subordine, la Commissione sostiene che la decisione n. 85/215 imponeva al governo olandese l'obbligo di sopprimere l'aiuto litigioso entro il 15 marzo 1985, data alla quale detto governo doveva, a norma dell'art. 2 della decisione, comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati a questo scopo.
punto 12
La tesi della Commissione, secondo la quale la decisione n. 85/215 doveva avere esecuzione sin dal momento della notifica al governo destinatario, non può essere accolta.
punto 13
Infatti, senza che occorra stabilire se, nella fattispecie, la Commissione avesse il potere, in forza dell'art. 93, nn. 2 e 3, di imporre al governo olandese la soppressione immediata della tariffa di cui è causa, è sufficiente rilevare che la decisione n. 85/215 non pone alcun obbligo in questo senso.
punto 14
A questo proposito, si deve osservare che, mentre l'art. 1 non indica alcun termine entro il quale la soppressione della tariffa litigiosa doveva effettuarsi l'art. 2, che impone al governo olandese di comunicare « entro il 15 marzo 1985 » i provvedimenti adottati all'uopo, consentiva allo stesso di adottare dei provvedimenti fino a questa data.
punto 15
Resta quindi da esaminare solo la tesi sostenuta dalla Commissione in subordine.
punto 16
Contro questa tesi, il governo olandese deduce che la decisione n. 85/215 non l'obbligava ad eliminare l'aiuto entro un termine preciso e che la data del 15 marzo 1985 è solo un « termine di comunicazione ». Questo termine sarebbe stato del resto prorogato dalla Commissione nel telex dell'8 maggio 1985 con il quale, in esito all'ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1985 che respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, detto governo veniva invitato a comunicare « al più presto e non oltre due settimane » i provvedimenti effettivamente adottati per dare esecuzione alla decisione n. 85/215.
punto 17
II governo olandese sostiene inoltre che sarebbe stato illogico sopprimere la tariffa prima della pronunzia sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta nell'ambito delle summenzionate cause riunite 67, 68 e 70/85. Esso ricorda che, in seguito alla detta ordinanza del presidente della Corte 3 marzo 1985, veniva adottata una nuova tariffa mediante contratto stipulato il 4 giugno 1985. A suo parere le difficoltà di ordine tecnico e giuridico connesse all'instaurazione di una nuova tariffa gli avrebbero impedito di agire più rapidamente.
punto 18
Gli argomenti del governo olandese non possono essere accolti.
punto 19
La fissazione nell'art. 2 della decisione n. 85/215, della data del 15 marzo 1985 come termine ultimo per la comunicazione alla Commissione dei provvedimenti adottati dal governo olandese per conformarsi alla decisione stessa implica chiaramente che questa data costituiva nel contempo la scadenza improrogabile del termine impartito a detto governo per sopprimere l'aiuto di cui gli si faceva carico nella decisione.
punto 20
Contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, il telex della Commissione 8 maggio 1985 non fissava un nuovo termine per dare esecuzione alla decisione n. 85/215. In questo telex, infatti, la Commissione si limitava ad invitare il governo a « comunicarle al più presto, e non olre il termine di due settimane, i provvedimenti che sono stati effettivamente adottati onde applicare alla data prevista la decisione litigiosa ». Il riferimento alla « data prevista » dimostra che la Commissione non intendeva prorogare il termine d'esecuzione stabilito dall'art. 2 della decisione.
punto 21
Quanto all'opportunità, sottolineata dal governo olandese, di attendere l'esito dell'istanza di sospensione proposta nelle cause riunite 67, 68 e 70/85, basta ricordare che, secondo l'art. 185 del trattato, « i ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo ». Questo effetto può derivare solo dal provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottata dalla Corte.
punto 22
Quanto all'argomento del governo olandese relativo alle difficoltà di natura giuridica e tecnica per dare esecuzione alla decisione della Commissione, si deve ricordare che, nella sentenza 15 gennaio 1986 (Commissione/Belgio, 52/84, Race. 1986, pag. 89), la Corte ha ammesso che, nell'ambito di un procedimento di questo tipo uno Stato membro può invocare « l'assoluta impossibilità di eseguire correttamente la decisione » della Commissione. E quindi opportuno stabilire se l'argomento svolto dal governo olandese possa condurre ad ammettere l'impossibilità assoluta di eseguire la decisione n. 85/215 nel termine stabilito dalla Commissione.
punto 23
II governo olandese sostiene che sotto il profilo tecnico, l'impresa distributrice del gas ha dovuto procedere alla lettura dei contatori presso ciascun cliente, onde poter applicare correttamente la nuova tariffa. Esso deduce inoltre che la stessa impresa ha inoltre dovuto pure informare per iscritto i singoli orticoltori, onde evitare il rischio di dover rispondere di una modifica unilaterale delle condizioni del contratto, condizioni che comprendono l'indicazione della tariffa da applicarsi.
punto 24
A questo proposito, basta rilevare che il governo olandese non ha affatto dimostrato che queste operazioni non avrebbero potuto essere effettuate entro il termine fissato dalla decisione. D'altro canto, emerge dal fascicolo che, dopo che il presidente della Corte aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, il governo olandese ha potuto ottenere la modifica della tariffa entro un termine analogo a quello indicato nella decisione della Commissione.
punto 25
Si deve quindi concludere che, lasciando applicare alla Gasunie fino alla prima settimana di giugno 1985 la tariffa preferenziale del gas per gli orticoltori, che costituiva oggetto della decisione della Commissione 13 febbraio 1985, n. 215 (GU L 97, pag. 49), il regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della decisione summenzionata e dell'art. 93, n. 2, del trattato.

Sentenza › Sulla seconda censura, relativa all'incompatibilità della nuova tariffa con l'art. 92 del trattato

punto 26
La Commissione, con il sostegno delle intervenienti, deduce, nella seconda censura, che la tariffa instaurata mediante il summenzionato accordo 4 giugno 1985, in sostituzione della tariffa criticata nella decisione n. 85/215, contiene anch'essa una sovvenzione, che la rende incompatibile con l'art. 92. Ne consegue, secondo la Commissione, che il regno dei Paesi Bassi non si sarebbe conformato all'art. 1 della decisione, il quale imponeva di sopprimere l'aiuto costituito dalla vecchia tariffa per gli orticoltori.
punto 27
E opportuno precisare che la nuova tariffa si contraddistingue in particolare per il fatto che il prezzo del gas per gli orticoltori è limitato a 45 centesimi il m3 mentre nella vecchia tariffa il limite era stabilito a 42,5 centesimi il m3.
punto 28
È quindi necessario chiedersi se, adottando o facendo adottare detta tariffa, il governo olandese abbia adempiuto l'obbligo impostogli dall'art. 1 della decisione n. 85/215.
punto 29
In proposito è opportuno ricordare che, in detta decisione, la Commissione non ha indicato con precisione a che livello la tariffa orticola dovesse essere stabilita per essere esente da qualsiasi aspetto di sovvenzione ai sensi dell'art. 92, ma si è limitata ad indicare un bidente di prezzi oscillanti fra 46,5 e 47,5 centesimi il m3, a seconda della dimensione delle aziende, pur riconoscendo che ai prezzi compresi in questo bidente il 30% del gas consumato dagli orticoltori sarebbe stato sostituito dal carbone in meno di tre anni.
punto 30
Si deve ammettere che, in mancanza di indicazioni più precise e circostanziate, da parte della Commissione, il governo olandese poteva ritenere che, aumentando fino a 45 centesimi il metro cubo il massimale della tariffa orticola, esso dava adeguata esecuzione alla decisione n. 85/215.
punto 31
Così stando le cose e salvo restando il potere della Commissione di avviare, se necessario, un nuovo procedimento a norma dell'art. 93 nei confronti della nuova tariffa, si deve concludere che il regno dei Paesi Bassi non è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 1 della decisione n. 85/215.

Sentenza › Sulle spese

punto 32
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma del § 3, 1o comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi di domanda. Per quanto riguarda gli intervenienti, si deve rilevare che essi non hanno formulato conclusioni relative alle spese.
punto 33
Nella fattispecie, la Commissione ha avuto ragione per quanto riguarda la prima censura. È quindi opportuno porre a carico di ciascuna delle parti le spese che ha sostenuto.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Consentendo l'applicazione da parte della Gasunie fino alla prima settimana di giugno del 1985 della tariffa preferenziale del gas per gli orticoltori che costituisce oggetto della decisione della Commissione 13 febbraio 1985, n. 215 (GU L 97, pag. 49), il regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della decisione summenzionata e dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE. 2) Il ricorso è respinto per la parte restante. 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida Koopmans Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliét Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 2 febbraio 1988. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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