Sez. L, Sentenza n. 4633 del 08/07/1983 (Rv. 429515 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA EX ARTT. 2103 COD. CIV. 113 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DISCIPLINA EX ARTT. 2103 COD. CIV. 113 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione costituisce una Forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato ed è soggetto alla normativa speciale di cui al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, al relativo regolamento (allegato a) ed alle correlative leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, normativa, che nel suo complesso, integra un corpus compiuto ed organico, da cui sono anche disciplinate le situazioni derivanti dalla temporanea applicazione degli agenti a funzioni di grado superiore, nell'ambito di un autonomo sistema per le promozioni e gli avanzamenti, sicché, al riguardo, non è applicabile la normativa generale a tutela dei lavoratori subordinati dettata dalla legge n. 300 del 1970, e quindi neppure l'art. 13 della medesima legge, sostitutivo dell'art. 2103 cod. civ.. (Conf 2476/81, mass n 413257; (Conf 2723/80, mass n 406491; (Conf 3652/79, mass n 400076).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 15, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)