diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15587 del 01/06/2023 (Rv. 667968 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE | Possesso ex art. 485 c.c. - Esistenza già al momento dell’apertura della successione - Necessità - Esclusione - Possesso successivo - Rilevanza - Effetti.
Stato
decisa il 2023-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667968-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE

Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.

Cod. Civ. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)