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Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013 (Rv. 626430 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi del solo giudizio di garanzia - Effetti - Interruzione dell'intero processo - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626430-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917, comma quarto, cod. civ., i fatti che provocano l'interruzione o l'estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)