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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 17/03/1970 (Rv. 345905 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - AZIONE (ESERCIZIO DELL') - AZIONE RELATIVA ALLO STATO E CAPACITA DELLE PERSONE - LEGITTIMAZIONE ESPRESSA DAL PM - MANCANZA - INTERESSE DEL PM ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345905-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - AZIONE (ESERCIZIO DELL') - AZIONE RELATIVA ALLO STATO E CAPACITA DELLE PERSONE - LEGITTIMAZIONE ESPRESSA DAL PM - MANCANZA - INTERESSE DEL PM ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - FONDAMENTO.*

L'interesse del PM ad esercitare un'Azione concernente lo stato e la capacita delle persone, nei casi in cui la legge non gli conferisca esplicitamente tale legittimazione ne peraltro la escluda, non trova la sua fonte esclusiva nel potere che istituzionalmente compete al PM per la vigilanza sul servizio dello stato civile (art 75 ordinamento giudiziario), potendo verificarsi situazioni in tema di stato e capacita delle persone che, pur risultando ad una indagine attenta non perfettamente regolari, non determinano in concreto alcuna apprezzabile ripercussione sociale. Per la piu circoscritta identificazione dell'interesse del PM ad esercitare l'Azione giudiziaria in tema di stato e capacita delle persone, devesi soprattutto avere riguardo all'ultimo comma dell'art 73 dell'ordinamento giudiziario, nel punto in cui viene attribuita al PM Azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)