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Sez. L, Sentenza n. 4039 del 11/06/1983 (Rv. 428987 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - FACOLTÀ DELLA PARTE - ESTENSIONE ALL'INTERO TEMA DELLA CONTROVERSIA - LIMITI - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA RELATIVA ALL'INTERA CAUSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428987-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - FACOLTÀ DELLA PARTE - ESTENSIONE ALL'INTERO TEMA DELLA CONTROVERSIA - LIMITI - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA RELATIVA ALL'INTERA CAUSA - ESCLUSIONE.*

Sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro, nel caso in cui il giudice, cui spetta la direzione del dibattimento, non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari, la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere, secondo il suo interesse, l'intero tema della controversia e, ove ciò non abbia fatto, non può eccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l'intera causa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)